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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine
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Legge federale sulla metrologia 941.20
m. trasmette le unità di misura (lett. a) fissate mediante taratura e fornisce consulenze e perizie;
n. partecipa alla cooperazione tecnica nel settore della metrologia;
o. fornisce consulenza alle autorità federali in materia di metrologia.
3 Il Consiglio federale può incaricare il METAS di altri compiti concedendogli le indennità del caso.
Art. 22 Cooperazione e coinvolgimento di terzi
1 Per adempiere ai compiti previsti dall'articolo 21 capoverso 2 lettere a – d il METAS può partecipare ai lavori di organizzazioni nazionali o internazionali e collaborare con istituti di metrologia nazionali esteri.
2 Il METAS può incaricare terzi di eseguire i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere a – d.
3 Il Consiglio federale può stipulare convenzioni sull'adesione e la partecipazione a organizzazioni o società di diritto pubblico o privato, estere o internazionali, create a scopo di collaborazioni ai sensi del capoverso 1; questa competenza può essere delegata al METAS per gli accordi di portata limitata.
4 La Confederazione può accordare contributi per programmi di ricerca con le organizzazioni o le società indicate nel capoverso 3.
5 Il METAS può incaricare soggetti di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui all'articolo 21 capoverso 2 lettere i-j; il Consiglio federale definisce i requisiti, i diritti e i doveri e la supervisione per tali soggetti.
Sezione 3: Organizzazione e personale
Art. 23 Organi
Gli organi del METAS sono:
a. il consiglio d’istituto;
b. la direzione;
c. l’ufficio di revisione.
Art. 24 Composizione e nomina del consiglio d'istituto
1 Il consiglio d'istituto è composto da cinque a sette esperti in materia.
2 Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio d'istituto e ne designa il presidente. Il mandato dura quattro anni. È rinnovabile al massimo due volte.
3 Il Consiglio federale può revocare il mandato dei membri del consiglio d'istituto per gravi motivi.
4I membri del consiglio tutelano gli interessi dell'Istituto. In presenza di un conflitto d'interessi, il membro interessato si astiene.