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Consultazione 2009/96: Legge federale sulla metrologia · 16 pagine
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941.20 Legge federale sulla metrologia
2 Il Consiglio federale può definire altre unità di misura destinate a scopi particolari e disciplinarne l'uso.
3 Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali ai sensi dell'articolo 4 capoverso 2 e delle tarature ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 lettera m. Questa competenza può essere delegata al METAS per gli accordi di portata limitata.
Art. 3 Obbligo di utilizzare le unità di misura legali
1 Le grandezze fisiche o chimiche devono essere espresse in unità di misura legali se usate:
a. nelle transazioni commerciali;
c. nel settore della sanità e della sicurezza pubbliche;
c. nel quadro delle attività ufficiali della Confederazione, dei Cantoni, di organizzazioni private e di singole persone incaricate di compiti di diritto pubblico;
2 Il Consiglio federale può autorizzare l'impiego di altre unità di misura, purché conforme all'uso commerciale e non contrario ad alcun interesse pubblico preponderante.
Sezione 2: Strumenti di misurazione
Art. 4 Definizioni
1 Sono considerati strumenti di misurazione le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione o i sistemi destinati alla determinazione dei valori di un misurando fisico o chimico e i rispettivi metodi di misurazione.
2 È considerato campione di riferimento uno strumento di misurazione il cui scopo sia determinare, materializzare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.
Art. 5 Principio
Gli strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all'articolo 3 capoverso 1 devono soddisfare i requisiti della presente legge.
Art. 6 Riferibilità
I risultati delle misurazioni devono poter essere ricondotti a un campione di riferimento adatto effettuando una serie ininterrotta di misurazioni comparative.