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Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 13 pagine

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Sezione 3: Procedura d’esame

Art. 14 Svolgimento dell’esame

1L’esame federale per consulenti in brevetti è svolto almeno una volta l’anno. La commissione d’esame può posticipare l’esame all’anno successivo se vi sono meno di quattro iscrizioni.

2La commissione d’esame stabilisce e pubblica i termini d’iscrizione e d’esame nonché il luogo ove si svolge.

3Non è ammesso suddividere una parte dell’esame su più sessioni d’esame.

Art. 15 Iscrizione

1È considerato iscritto chi si è annunciato entro il termine d’iscrizione e ha pagato la tassa d’esame.

2La commissione d’esame disciplina i dettagli amministrativi dell’iscrizione nel regolamento d’esame.

Art. 16 Ammissione

1È ammesso all’esame federale per consulenti in brevetti chi al momento dell’iscrizione è titolare di un diploma universitario secondo l’articolo 2 lettera a LCB e può comprovare di aver svolto un’attività pratica secondo l’articolo 2 lettera c LCB.

2Chi si candida all’esame d’ammissione deve presentare:

a. i documenti attestanti il diploma universitario;

b. un certificato riguardo all’attività pratica (art. 40).

3La commissione d’esame può richiedere ulteriori informazioni o prove al candidato, all’università o alla persona incaricata della vigilanza (art. 38).

4La commissione d’esame emana una decisione sull’ammissione all’esame. Comunica per scritto la sua decisione ai candidati.

Art. 17 Lingua d’esame

1Il candidato può sostenere le parti dell’esame svolte dalla commissione d’esame in tedesco, francese o italiano.

2La lingua d’esame va indicata sull’iscrizione all’esame.