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Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 13 pagine

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Capitolo 3: Esame federale per consulenti in brevetti

Sezione 1: Organizzazione dell’esame

Art. 3 Camera d’esame

1Il Consiglio federale conferisce all’associazione comune (camera d’esame) dell’Associazione dei mandatari per brevetti registrati presso l'Ufficio europeo dei brevetti (ACSOEB), dell’Associazione dei mandatari per brevetti nell'industria svizzera (ACBIS) e dell’Associazione svizzera dei mandatari in proprietà industriale (ASCPI) il compito di:

a. svolgere l’esame federale per consulenti in brevetti;

b. decidere in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti.

2La camera d’esame è finanziata mediante gli emolumenti riscossi per le sue decisioni e prestazioni (art. 8 cpv. 2 LCB) e i contributi dei suoi membri.

Art. 4 Commissione d’esame

1La commissione d’esame è un comitato della camera d’esame.

2La commissione d’esame è costituita da rispettivamente due rappresentanti delle associazioni dei mandatari in brevetti ACSOEB, ACBIS e ASCPI.

3Emana un regolamento interno e designa il presidente.

Art. 5 Compiti della commissione d’esame

La commissione d’esame:

a. svolge l’esame federale per consulenti in brevetti;

b. emana un regolamento d’esame;

c. stabilisce un regolamento sugli emolumenti e lo sottopone al Consiglio federale per approvazione (art. 8 cpv. 2 LCB);

d. designa gli esaminatori;

e. decide in merito al riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 7 LCB);

f. gestisce un ufficio centrale.

Art. 6 Sedute della commissione d’esame

1Le sedute della commissione d’esame sono organizzate secondo le prescrizioni previste dal regolamento interno.

2La commissione d’esame può validamente deliberare se almeno la metà dei suoi membri sono presenti.

3Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Anche il presidente partecipa alla votazione; in caso di parità di voti, il suo voto è decisivo.