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Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 13 pagine

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Art. 44 Iscrizione nel registro dei consulenti in brevetti ai sensi dell’articolo

19 LCB

1Chi richiede l’iscrizione nel registro dei brevetti conformemente all’articolo 19 deve presentare all’IPI:

a. in occasione di una domanda conformemente all’articolo 19 capoverso 1 lettera a LCB, un documento che attesti l’esercizio dell’attività di consulente in brevetti e il diploma universitario;

b. oppure in occasione di una domanda conformemente all’articolo 19 capoverso 1 lettera b LCB un documento che attesti l’esercizio dell’attività di consulente in brevetti e l’iscrizione nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati.

2L’IPI può richiedere ulteriori informazioni e prove, se i documenti presentati non sono completi o vi sono dubbi circa la loro correttezza.

3La domanda è presa in considerazione non appena è stato versato l’emolumento d’iscrizione.

4L’istituto respinge la domanda se il richiedente non adempie le condizioni per l’iscrizione nel registro.

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 45

La presente ordinanza entra in vigore il….

... In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente del Consiglio federale, Doris Leuthard La cancelliera federale, Corina Casanova