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Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 13 pagine
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Art. 18 Esame della prima e della seconda parte
1La prima e la seconda parte sono esaminate secondo il regolamento del 10 dicembre 20083 relativo all’esame europeo d’idoneità per i mandatari accreditati e le disposizioni esecutive del 18 marzo 2009 concernenti il regolamento relativo all’esame europeo d’idoneità. Le due parti vanno sostenute nel quadro dell’esame europeo d’idoneità svolto dall’Ufficio europeo dei brevetti.
2Chi non è ammesso all’esame europeo d’idoneità, ma adempie le condizioni di ammissione conformemente all’articolo 16 capoverso 1, deve sostenere esami sostitutivi equivalenti ai moduli A, B e all’esame preliminare dell’esame europeo d’idoneità.
3Le prescrizioni relative all’esame europeo d’idoneità (cpv. 1) relative al contenuto, all'esecuzione e alla valutazione sono applicabili per analogia agli esami sostitutivi.
Art. 19 Terza e quarta parte dell’esame
1La terza parte si svolge per scritto. La commissione d’esame può stabilire nel regolamento d’esame in quali casi l’esame scritto è sostituito da un esame orale oppure sono eseguiti sia un esame scritto sia un esame orale.
2La quarta parte è costituita da un esame orale.
Art. 20 Preparazione del contenuto dell’esame
1Almeno due esaminatori preparano le domande d’esame. Ne stabiliscono i criteri di valutazione e la ponderazione.
2Gli esaminatori sottopongono le domande d’esame nonché i criteri di valutazione alla commissione d’esame per approvazione.
3La commissione d’esame provvede alla traduzione dei compiti dell’esame scritto nelle lingue indicate sulle iscrizioni all’esame.
Art. 21 Esame scritto
1All’esame scritto assiste almeno uno degli esaminatori che ha partecipato alla preparazione delle domande d’esame. Prima di iniziare l’esame quest’ultimo informa i candidati sui dettagli dello svolgimento.
2L’esame dura al massimo sei ore. La durata è disciplinata nel regolamento d’esame.
3I candidati rispondono alle domande d’esame in forma anonima.
4Gli esaminatori competenti per la correzione dell’esame inoltrano la loro valutazione comune alla commissione d’esame.
3 Supplemento al giornale ufficiale dell’UEB, 32esimo anno, 5a edizione, ulteriori informazioni sul sito: http://archive.epo.org/epo/pubs/oj009/05_09/05_sup9.pdf. (disponibile solo in tedesco, francese e inglese).