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Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 13 pagine
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Art. 26 Ritiro
1Il candidato che ritira la propria iscrizione, deve comunicarlo per scritto all’ufficio centrale.
2Se il candidato si ritira senza motivo a meno di 14 giorni dall’inizio dell’esame, la tassa d’esame non è restituita.
3Se un candidato non si presenta all’esame e non avverte l’ufficio competente o non dispone di un motivo valido, l’esame è considerato non superato. La tassa d’esame non è restituita.
Art. 27 Impedimento
1Il candidato deve avvisare senza indugio l’ufficio centrale, se non può presentarsi all’esame in seguito a malattia o a un altro motivo importante.
2In caso di malattia deve presentare un certificato medico.
3La commissione d’esame decide se i motivi forniti sono validi.
Art. 28 Interruzione
1Il candidato deve informare senza indugio un esaminatore, se interrompe l’esame per motivi di salute o per altri motivi importanti.
2L’esaminatore decide, a condizione che non sia già stato stabilito che l’esame non è superato, se l’interruzione è giustificata.
3Se l’esaminatore ordina l’interruzione dell’esame, il candidato deve iscriversi alla sessione d’esame successiva. Altrimenti l’esame è considerato non superato.
4Il candidato deve ripetere per intero l’esame interrotto e versare nuovamente la tassa d’esame.
Art. 29 Risultati dell’esame
1La commissione d’esame verifica le proposte di valutazione degli esaminatori e decide se i candidati hanno superato le parti dell’esame sostenute.
2La commissione d’esame può rettificare la valutazione di un candidato oppure ordinare agli esaminatori di rivalutare gli esami da loro corretti sulla base dei criteri rettificati.
3Mediante decisione scritta la commissione d’esame comunica ai candidati entro tre mesi il risultato concernente le parti dell’esame sostenute.
Art. 30 Conservazione dei documenti riguardanti l’esame
1Dopo la comunicazione dei risultati dell’esame la commissione d’esame conserva per un anno tutti i documenti riguardanti l’esame, segnatamente le domande e le risposte degli esami scritti nonché il verbale dell’esame orale.
2Se è interposto ricorso i documenti riguardanti l’esame vanno conservati per un periodo di due anni dalla decisione relativa al ricorso passata in giudicato.