Progetto
Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 11Fedlex · Progetto
Art. 38 Persona incaricata della vigilanza
Può vigilare sull’attività pratica chi:
a. è iscritto come consulente in brevetti nel registro dei consulenti in brevetti;
b. ha esercitato in Svizzera l’attività di consulente in brevetti per almeno dieci anni a tempo pieno senza essere iscritto nel registro dei consulenti in brevetti;
c. ha esercitato l’attività di consulente in brevetti all’estero quale lavoro regolamentato rispettando le prescrizioni dello Stato di origine per almeno sei anni a tempo pieno;
d. è iscritto nella lista allestita dall'Ufficio europeo dei brevetti per i mandatari accreditati e ha esercitato in Svizzera l’attività di consulente in brevetti per almeno un anno a tempo pieno.
Art. 39 Requisiti geografici
1Almeno 12 mesi dell’attività pratica vanno svolti a tempo pieno presso una persona addetta alla vigilanza la cui società ha sede in Svizzera.
2È considerata equivalente all’attività pratica di cui al capoverso 1, l’attività di consulente in brevetti svolta all’estero durante 18 mesi a tempo pieno, su istruzione e sotto vigilanza, a condizione che quest’ultima abbia permesso al candidato di:
a. acquisire e praticare le conoscenze tecniche di cui all’articolo 12;
b. familiarizzarsi con le autorità operanti in Svizzera in materia di brevetti;
c. familiarizzarsi con le formalità e i termini delle procedure di rilascio in Svizzera.
Art. 40 Prova dell’attività pratica
1Una volta conclusa l’attività pratica la persona incaricata della vigilanza attesta per scritto al candidato
a. la durata dell’attività di pratica;
b. il grado di assunzione;
c. il luogo di lavoro;
d. l’attività svolta.
2In occasione di un’attività conformemente all’articolo 39 capoverso 2 la persona incaricata della vigilanza deve inoltre attestare per scritto in che misura l’attività svolta ha permesso al candidato di raggiungere gli obbiettivi previsti dalla formazione sanciti dall’articolo 39 capoverso 2.