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Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 13 pagine

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Art. 22 Esame orale

1Assistono all’esame orale:

a. gli esaminatori che hanno preparato l’esame;

b. una persona designata dalla commissione d’esame per allestire il verbale dell’esame.

2L’esame dura un’ora. Può essere prolungato al massimo fino a 75 minuti.

3Gli esaminatori inoltrano la loro valutazione comune alla commissione d’esame.

Art. 23 Presenza di terzi all’esame

1L’esame federale per consulenti in brevetti non è pubblico.

2La commissione d’esame può concedere a chi può comprovare un interesse motivato di assistere all’esame.

3I membri della commissione d’esame e i rappresentanti dell’UFFT possono d’ufficio assistere all’esame.

Art. 24 Superamento della prima e seconda parte dell’esame e ripetizione

dell’esame sostitutivo

1Ha superato la prima e la seconda parte dell’esame in virtù dell’articolo 18 capoverso 1, chi

a. ha superato singolarmente i moduli A e B;

b. ha sostenuto l’esame dei moduli A e B e ha complessivamente raggiunto almeno 100 punti, a condizione che la valutazione di ogni modulo corrisponda almeno a «non superato, con possibilità di compensare con altri esami» oppure

c. ha superato l’esame europeo d’idoneità per intero.

2Ha superato l’esame sostitutivo conformemente all’articolo 18 capoverso 2 chi ha superato singolarmente la prima e la seconda parte d’esame.

3Chi non ha superato per la seconda volta un esame sostitutivo menzionato all’articolo 18 capoverso 2, è escluso da ogni ulteriore esame.

Art. 25 Superamento e ripetizione della terza e quarta parte dell’esame

1La terza e la quarta parte dell’esame sono valutate singolarmente. Sono valutate con «superata» oppure «non superata».

2Chi non ha superato una parte dell’esame può iscriversi alla sessione d’esame successiva.

3Chi non ha superato una parte dell’esame per la seconda volta, è escluso da ogni ulteriore sessione d’esame.