Progetto
Consultazione 2010/12: Ordinanza sui consulenti in brevetti · 13 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
3Il candidato può chiedere in ogni momento di consultare i propri documenti d’esame.
Art. 31 Attestato concernente il superamento dell’esame per consulenti in
brevetti
Se un candidato ha superato tutte le parti degli esami conformemente all’articolo 13, la commissione d’esame rilascia un pertinente attestato sotto forma di atto.
Art. 32 Sanzioni
1La commissione d’esame dichiara nulle le parti dell’esame superate, qualora si rivelasse che il candidato ha conseguito l’ammissione all’esame mediante informazioni inesatte o incomplete.
2La commissione d’esame dichiara nulle le parti dell’esame superate, se il candidato ha influenzato il risultato dell’esame con mezzi sleali.
3Un esaminatore esclude dall’esame un candidato che influenza o cerca di influenzare il risultato dell’esame con mezzi sleali; comunica tale fatto alla commissione d’esame. La commissione d’esame dichiara non superata la parte dell’esame in questione.
Sezione 4: Riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti
Art. 33 Principi
1La commissione d’esame è competente per il riconoscimento di esami esteri per consulenti in brevetti (art. 7 LCB).
2Mediante decisione scritta la commissione d’esame comunica al richiedente la decisione in merito al riconoscimento dell’esame estero per consulenti in brevetti oppure allo svolgimento e al contenuto di un esame d’idoneità.
Art. 34 Richiesta
1La richiesta di riconoscimento di un esame estero per consulenti in brevetti va presentata per scritto alla commissione d’esame.
2Alla richiesta vanno allegati documenti che forniscono informazioni relative:
a. al superamento dell’esame estero da parte del richiedente;
b. alle conoscenze tecniche esaminate in occasione dell’esame per consulenti in brevetti.
Art. 35 Esame d’idoneità
1Il richiedente può sostenere un esame d’idoneità, se la commissione d’esame non riconosce o riconosce soltanto in parte l’esame estero per consulenti in brevetti.