Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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La tassa supplementare per le fondazioni d’investimento è giustificata dal fatto che ogni gruppo d'investimento deve essere esaminato separatamente e quindi il numero dei gruppi incide direttamente sull’entità dell'attività di vigilanza.

Art. 9 Emolumenti ordinari

L’articolo 9 contiene la tariffa degli emolumenti per le misure ordinarie, che corrisponde in massima parte alla tariffa attuale degli emolumenti secondo la OTPP. Sono stati cancellati gli emolumenti per la registrazione (finora lett. b), la modifica o cancellazione di una registrazione (finora lett. c) e la liquidazione parziale (finora lett. h), in quanto tali compiti non saranno svolti dalla Commissione di alta vigilanza.

La lettera c fissa l’emolumento per l’esame dei regolamenti. In esso rientra non solo la verifica del regolamento della fondazione, ma anche il controllo dei regolamenti speciali, come per esempio le direttive d’investimento o il regolamento per l’organizzazione e la gestione degli affari. La lettera g specifica la tariffa per provvedimenti di vigilanza, che viene applicata anche nel caso delle autorità di vigilanza cantonali e regionali.

La lettera h stabilisce l’emolumento per l’abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale.

Gli emolumenti sono calcolati su base oraria, con una tariffa di 250 franchi l’ora (cpv. 3).

Art. 10 Emolumenti straordinari

Per provvedimenti straordinari e accertamenti possono essere riscossi emolumenti sia dalle autorità di vigilanza (capoverso 1) sia dalle fondazioni d’investimento, dall’istituto collettore e dal fondo di garanzia (capoverso 2).

Art. 11 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per ragioni di chiarezza e leggibilità, la presente ordinanza non regola tutti gli aspetti relativi agli emolumenti. Si dichiara pertanto applicabile l’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004, che stabilisce i principi secondo cui l’Amministrazione federale riscuote gli emolumenti per le sue decisioni e prestazioni.

Secondo le disposizioni della succitata ordinanza, i costi per il finanziamento della Commissione di alta vigilanza e la sua segreteria nonché i costi relativi alle prestazioni dell’UFAS a loro favore risultano così ripartiti:

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