Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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L’articolo 64c capoverso 3 LPP conferisce al Consiglio federale la competenza di regolare nel dettaglio gli emolumenti e le tasse che la Commissione di alta vigilanza riscuote da istituti di vigilanza, fondazioni d’investimento, istituto collettore e fondo di garanzia. Gli emolumenti e le tasse devono coprire interamente i costi sostenuti dalla Commissione di alta vigilanza e dalla sua segreteria per l’espletamento dei rispettivi compiti. Ogni tre anni le tariffe vengono esaminate e, se necessario, adeguate in modo da garantire la copertura dei costi (cpv. 2).
Le autorità di vigilanza (art. 7), le fondazioni d’investimento, il fondo di garanzia e l’istituto collettore (art. 8) sono tenuti a versare emolumenti e tasse. Sono inoltre soggetti all’obbligo di pagare emolumenti i periti riconosciuti in materia di previdenza professionale per quanto riguarda la loro abilitazione da parte della Commissione di alta vigilanza.
Art. 7 Tassa di vigilanza delle autorità di vigilanza
Nel caso delle autorità di vigilanza, la tassa annua di cui all’articolo 64c capoverso 2 lettera a LPP è stabilita in base al numero di istituti di previdenza assoggettati e al numero di persone assicurate. Dal momento che la Commissione di alta vigilanza sorveglia il sistema della previdenza professionale nel suo insieme, essa serve a tutte le persone assicurate che ne fanno parte. Sono quindi chiamate a partecipare al suo finanziamento sia le persone assicurate attive, sia quelle che beneficiano di rendite di vecchiaia, di rendite per invalidi e di rendite per coniugi.
Dati i costi previsti per l’alta vigilanza sulle autorità di vigilanza e sul sistema previdenziale, la tariffa della tassa riscossa dalle autorità di vigilanza (cpv. 1) si configura come segue:
- 300 franchi per ogni istituto di previdenza assoggettato;
- 1 franco per ogni persona assicurata dell’istituto di previdenza assoggettato.
La tassa di vigilanza è fatturata ai Cantoni nove mesi dopo la chiusura dell’esercizio (cpv. 2). L’entrata in funzione della Commissione di alta vigilanza è prevista per il 1° gennaio 2012. La prima fattura relativa alla tassa annua di vigilanza 2012 sarà emessa il 30 settembre 2013, quindi solo l’anno successivo. Il conteggio degli importi dovuti da ciascuna autorità di vigilanza cantonale è effettuato dalla Commissione di alta vigilanza in base alla situazione al 31 dicembre. I costi relativi all’istituzione della Commissione di alta vigilanza nel 2011 saranno sostenuti dalla Confederazione. A partire dal 2012 saranno interamente finanziati con tasse di vigilanza ed emolumenti.
Art. 8 Tassa di vigilanza del fondo di garanzia, dell’istituto collettore e delle fondazioni d’investimento
Per la vigilanza diretta esercitata dalla Confederazione – ossia dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS/ABV) – il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento pagano oggi una tassa annua di vigilanza secondo gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale (OTPP). A partire dal 1° gennaio 2012 la vigilanza diretta su tali istituti passerà alla Commissione di alta vigilanza. L'attuale normativa OTPP applicata per il calcolo deve pertanto essere adeguata.
Dati i costi previsti per la vigilanza diretta, la tariffa delle tasse riscosse da fondo di garanzia, istituto collettore e fondazioni d’investimento si configura come segue:
- una tassa di base in per mille del loro patrimonio, secondo la scala prevista, ma al
massimo 125 000 franchi (cpv. 1)
- una tassa supplementare di 1000 franchi per le fondazioni d’investimento per ogni
patrimonio separato, vale a dire per ogni gruppo d'investimento (cpv. 2).
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