Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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rientrano nel regime obbligatorio LPP, va specificato anche il tipo di istituto, in modo da fornire un'informazione più completa a chi consulta il registro dall'esterno. Per facilitare la consultazione, questi istituti sono raggruppati in tre categorie, secondo criteri più semplici possibili: istituti di libero passaggio, istituti del pilastro 3a e istituti sovraobbligatori. In quest’ultima categoria rientrano anche gli istituti che erogano solo prestazioni discrezionali – come fondi benefici, fondi padronali o fondazioni di finanziamento.
Ai fini di una migliore trasparenza, il capoverso 4 stabilisce che l’elenco è pubblico e consultabile su Internet.
Art. 4 Modifica dell’elenco
Se un istituto di previdenza cessa di attuare la previdenza obbligatoria, può rinunciare alla registrazione (art. 48 cpv. 3 lett. b LPP). Figurerà pertanto solo nella seconda parte dell’elenco, la cosiddetta lista, che contiene tutti gli istituti non registrati. Il capoverso 1 stabilisce che in questo caso l’istituto deve richiedere all’autorità di vigilanza lo stralcio dal registro e l’iscrizione nella lista, previa presentazione di un rapporto finale. L’autorità di vigilanza potrà così verificare se l’istituto ha ottemperato ai propri obblighi. Il passaggio alla lista potrà aver luogo solo dopo l’approvazione del rapporto finale.
Se l’istituto cambia autorità di vigilanza in seguito al trasferimento della sua sede o perché viene liquidato, sarà radiato dal registro dell’autorità di vigilanza attuale (cpv. 2). In caso di trasferimento, l’istituto sarà registrato nell’elenco della nuova autorità di vigilanza al momento in cui essa ne assumerà la vigilanza. Anche in questi casi l’istituto di previdenza deve presentare un rapporto finale all’autorità di vigilanza attuale. La radiazione dall’elenco e/o l'eventuale cambio di autorità di vigilanza può aver luogo soltanto dopo che il rapporto è stato approvato.
Sezione 3: Alta vigilanza
Art. 5 Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza
L’articolo 64 capoverso 1 secondo periodo LPP prescrive che i membri della Commissione di alta vigilanza devono essere esperti indipendenti. Secondo il messaggio sulla riforma strutturale, il requisito d’indipendenza deve essere precisato a livello di ordinanza (cfr. FF 2007 5234). Dato che la Commissione di alta vigilanza è un organo di sorveglianza, i requisiti d’indipendenza hanno un’importanza notevole.
Capoverso 1: il fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento sono direttamente sorvegliate dalla Commissione di alta vigilanza. Pertanto, le persone che esercitano una funzione in tali istituti o per conto di essi non possono essere elette a membri della Commissione di alta vigilanza (cpv. 1 lett. a). Rientrano in questa cerchia soprattutto gli uffici di revisione e gli esperti a cui tali istituti hanno conferito un mandato oppure le persone che hanno ricevuto un mandato di tipo patrimoniale o amministrativo da suddetti istituti.
Il messaggio (FF 2007 5219) esige che i membri della Commissione di alta vigilanza siano scelti in base alle loro competenze professionali e non per la loro appartenenza a un’organizzazione. Conseguentemente, i membri della presidenza o della direzione di un'unione o associazione attiva nel settore della previdenza professionale non possono essere eletti nella Commissione di alta vigilanza (cpv. 1 lett. b). Fanno eccezione i due rappresentanti delle parti sociali, secondo l’articolo 64 LPP. L’essere semplicemente membri di tali unioni o associazioni non costituisce peraltro un ostacolo all’elezione nella commissione. I membri dell’organo supremo o dell’organo di gestione di un istituto di previdenza, come pure i revisori e i periti in materia di previdenza professionale
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