Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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sono ovviamente eleggibili, purché non appartengano agli organi direttivi di tali organizzazioni o associazioni.
La Commissione di alta vigilanza è al servizio della previdenza professionale e deve quindi operare nell’interesse degli istituti di previdenza e delle persone assicurate. Gli interessi delle banche, compagnie di assicurazione e altre imprese che operano nel campo della previdenza professionale sono opposti a quelli degli istituti di previdenza con cui stipulano contratti e a quelli delle persone assicurate. In questo caso i conflitti d’interesse sarebbero inevitabili. Per questa ragione i membri della direzione o del consiglio di amministrazione di tali imprese non possono essere nominati membri della Commissione di alta vigilanza (cpv. 1 lett. c).
Il messaggio (FF 2007 5219) stabilisce che i membri della Commissione di alta vigilanza non possono appartenere ad alcun organo delle autorità di vigilanza cantonali – cosa di per sé ovvia, dato che queste ultime sono controllate da suddetta commissione. Chi è controllato non può controllare se stesso. Il medesimo principio trova naturalmente applicazione anche per gli organi delle autorità di vigilanza regionali. Il veto di nomina nella Commissione di alta vigilanza vale anche per i dipendenti dell’amministrazione (cpv. 1 lett. d). Con la costituzione della Commissione di alta vigilanza, il controllo supremo viene scorporato dall’Amministrazione federale. Non sarebbe dunque coerente con tale decisione, se i dipendenti dell’Amministrazione federale o delle amministrazioni cantonali venissero nominati membri della Commissione di alta vigilanza.
I membri dei governi cantonali non possono essere nominati membri della Commissione di alta vigilanza (cpv. 1 lett. e), in quanto, al momento di controllare un’autorità di vigilanza cantonale, potrebbero incorrere in conflitti d’interesse.
Per il principio della separazione dei poteri, i giudici che operano nel settore delle assicurazioni sociali non possono essere nominati membri della Commissione di alta vigilanza (cpv. 1 lett. f).
L'esercizio della doppia funzione di membro nella Commissione LPP e nella Commissione di alta vigilanza è inopportuno (cpv. 1 lett. g). Il messaggio (FF 2007 pag. 5219) cita infatti esplicitamente l’incompatibilità delle due funzioni.
Capoverso 2: sebbene al capoverso 1 siano elencate tutte le condizioni che determinano incompatibilità, non è da escludere che i membri della Commissione di alta vigilanza possano, in singoli casi, trovarsi in una situazione di conflitto d’interessi personale o professionale. Il membro della Commissione di alta vigilanza venutosi a trovare in tale situazione dovrà astenersi quando sarà trattata la questione che lo riguarda. I dettagli concreti dovranno poi essere precisati dal regolamento per l’organizzazione e la gestione degli affari della Commissione di alta vigilanza. Il principio è però fissato a livello di ordinanza.
Art. 6 Costi dell’alta vigilanza
I costi complessivi dell’alta vigilanza risultano sostanzialmente da due compiti (cpv. 1): il controllo supremo sulle autorità di vigilanza cantonali e la vigilanza sul sistema della previdenza professionale (art. 64a cpv. 1 LPP) nonché la vigilanza diretta sul fondo di garanzia, l’istituto collettore e le fondazioni d’investimento (art. 64a cpv. 2 LPP). Rientrano nei costi anche le prestazioni svolte dall’UFAS per la Commissione di alta vigilanza e la sua segreteria.
13/72 Rapporto esplicativo per la consultazione