Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 17Fedlex · Rapporto esplicativo

strazione nel registro di commercio. Questa norma serve a evitare che gli istituti operino in grande stile prima di essere stati assoggettati a un’autorità di vigilanza LPP.

Il capoverso 2 specifica quali documenti debbano essere presentati:

le lettere a, b, c, d corrispondono alla cifra 3 capoverso 2 delle attuali Istruzioni.

La lettera e risulta dall’articolo 67 LPP in combinato disposto con l’articolo 43 OPP 2 e la cifra 43 delle vigenti Istruzioni, che in determinate situazioni esigono misure di sicurezza supplementari.

Le dichiarazioni di assunzione dell’ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale (lett. f) permettono all’autorità di vigilanza di accertare che l'istituto di previdenza ottempera ai propri obblighi come prescritto dall'articolo 52a capoverso 1 LPP. L'esperienza mostra che la semplice indicazione di questi due organi di controllo da parte dell’istituto non garantisce che essi assumano effettivamente il mandato. In alcuni casi è addirittura emerso che essi non erano nemmeno stati informati circa l’assunzione del mandato come ufficio di revisione o perito. Per questa ragione le autorità di vigilanza devono esigere una dichiarazione di assunzione rilasciata dalle persone o dagli enti incaricati.

Alla lettera g ora si richiede la presentazione dei contratti di amministrazione (gestione compresa) e dei contratti di amministrazione del patrimonio. Qualora l’amministrazione (gestione compresa) e l'amministrazione del patrimonio siano svolte dall'istituto stesso, dovrà essere presentato un progetto delle disposizioni dei contratti di lavoro (lettera h). L’autorità di vigilanza necessita di tale documento per accertare che nel costituendo istituto di previdenza non sussistano conflitti d’interesse sistematici.

Il capoverso 3 stabilisce quali documenti debbano essere inoltrati all’autorità di vigilanza, in modo da permetterle di verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili.

Art. 13 Verifica da parte delle autorità di vigilanza

Il capoverso 1 prevede che, all’atto della fondazione, l’autorità di vigilanza verifichi l’adeguatezza dell’organizzazione, della gestione e degli investimenti patrimoniali e soprattutto accerti l'assenza di conflitti d'interesse. Si tratta di compiti che secondo l'articolo 52c LPP spettano in linea di principio all’ufficio di revisione. Tuttavia, la prima verifica ordinaria da parte dell’ufficio di revisione avviene solo dopo la stesura del primo conto annuale, vale a dire dopo oltre un anno. In presenza di un’organizzazione inadeguata o in caso di violazione dei dettami di lealtà o degli interessi dell'istituto di previdenza, il danno causato fino a tale momento potrebbe già essere ingente. I requisiti prescritti sono basilari e devono quindi essere soddisfatti già al momento della fondazione. Per questa ragione, la prima volta vanno verificati dall’autorità di vigilanza. In questo modo si avrà l’ulteriore certezza che nessun istituto di previdenza o istituto dedito alla previdenza professionale venga fondato senza soddisfare i requisiti di legge.

Il capoverso 2 riprende il contenuto degli attuali articolo 6 lettera a OPP 1 e articolo 7 capoverso 1 lettera e OPP 1 come pure della cifra 3 capoverso 3 delle Istruzioni.

All’atto della fondazione, l’autorità di vigilanza deve accertare l’irreprensibilità delle persone responsabili secondo l'articolo 51b LPP. L'articolo 13 non fornisce però una definizione dei concetti di «buona reputazione» e «attività irreprensibile». Una tale definizione non esiste neppure in altri atti normativi di un'autorità di vigilanza che esegua una verifica dell’irreprensibilità. Questo è dovuto a un motivo ben preciso. Un’autorità che esercita la vigilanza o rilascia autorizzazioni non può verificare l’irreprensibilità di una persona in generale, prescindendo dalle circostanze concrete. Nel valutare

17/72 Rapporto esplicativo per la consultazione