Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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l’irreprensibilità di una persona essa deve sempre considerare la funzione specifica che tale persona dovrà svolgere all’interno di un istituto. Può infatti accadere che una persona dia garanzia di irreprensibilità in una determinata situazione, mentre in un’altra funzione ciò non avverrebbe.
Il capoverso 3 contiene quindi solo un elenco delle fattispecie da tenere particolarmente presenti all'atto della verifica: condanne penali la cui iscrizione nel Casellario giudiziale svizzero non è stata eliminata e attestati di carenza di beni in essere. Dal momento che le procedure giudiziarie e amministrative possono durare parecchi anni, dovranno essere considerati non solo i procedimenti chiusi, ma anche quelli ancora in corso.
Art. 14 Presentazione dei rapporti dopo la costituzione
L’articolo 14 prevede che nel periodo iniziale l’autorità di vigilanza possa fissare per il rapporto scadenze inferiori a un anno e specifica solo quanto già stabilito dall'articolo 62a LPP. Secondo tale articolo, le autorità di vigilanza possono in qualsiasi momento richiedere informazioni o pretendere la consegna di documenti da parte dell'organo supremo dell'istituto di previdenza, dall'ufficio di revisione o dal perito in materia di previdenza professionale.
Sezione 5: Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi e comu-
ni
L’articolo 65 capoverso 4 LPP trasferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire l’entità del patrimonio iniziale e le prestazioni di garanzia necessarie alla fondazione di nuovi istituti collettivi o comuni. Finora, queste due condizioni venivano stabilite dalle Istruzioni del Consiglio federale del 10 giugno 2005 concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d’istituti collettivi o comuni (FF 2005 pag. 3821). Le Istruzioni sono indirizzate alle autorità di vigilanza, però si ripercuotono anche sugli istituti collettivi o comuni che si trovano in fase di fondazione. Per questo motivo, secondo il messaggio, è necessario stabilire in modo esplicito che il Consiglio federale ha la facoltà di porre condizioni minime di tenore finanziario. Il messaggio precisa anche che l’esecuzione dovrà essere disciplinata nell’OPP 1 (FF 2007 pag. 5237)
Gli articoli seguenti riprendono essenzialmente i principi stabiliti dalle succitate istruzioni. Per motivi legati alla certezza del diritto e per ragioni di sistematicità, tutte le prescrizioni relative alla fondazione di istituti collettivi o comuni vengono raccolte nell’OPP
1. Le Istruzioni possono essere abrogate, dato che, laddove necessario, esse vengono riprese nell’ordinanza.
Gli ulteriori requisiti richiesti per la fondazione, esposti qui di seguito, non riguardano gli istituti di previdenza professionali.
Art. 15 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione
L’articolo 15 specifica quali documenti debbano essere presentati dagli istituti collettivi o comuni in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 12 capoversi 2 e 3.
Sussistono contratti di adesione (lett. a) solo nel caso di istituti con più datori di lavoro affiliati. Secondo il testo di legge (art. 65 cpv. 4 LPP) i requisiti riguardanti il patrimonio iniziale e la dichiarazione di garanzia (lett. b et c) dovranno valere solo per gli istituti collettivi o comuni. Il piano d’affari (lett. d) è uno dei requisiti ripreso dalle Istruzioni e pertanto dovrà continuare a valere solo per gli istituti collettivi o comuni.
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