Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Le lettere b et c corrispondono sostanzialmente alle cifre 41 e 42 delle attuali Istruzioni e derivano direttamente dall’articolo 65 capoverso 4 LPP. L’autorità di vigilanza può esigere giustificativi attestanti l'avvenuto versamento del patrimonio iniziale.
Diversamente da quanto avveniva alla cifra 3 capoverso 2 lettera c delle Istruzioni, i requisiti posti al piano d’affari (lett. d) non sono più fissati esplicitamente. In tal modo l’autorità di vigilanza può, a sua discrezione, richiedere le informazioni che ritiene importanti e tralasciare quelle meno importanti. Tuttavia il piano d’affari deve contenere come minimo indicazioni circa la crescita prevista, l’organizzazione (se non è già stata esposta nel regolamento), il programma di finanziamento, d’investimento e di marketing, unitamente a un’analisi dei rischi attuariali e finanziari.
Art. 16 Attività prima dell’assunzione della vigilanza
L’articolo 16 stabilisce che l’istituto collettivo o comune non può stipulare alcun contratto di adesione o di affiliazione fintantoché l’autorità di vigilanza non ha emanato la dichiarazione di assunzione della vigilanza. Questa restrizione avviene a tutela delle persone assicurate. Infatti, solo se l’istituto di previdenza è anche effettivamente soggetto a vigilanza, sussiste la garanzia che vengano osservate le disposizioni minime di legge.
Art. 17 Patrimonio iniziale
L’articolo 17 regola il patrimonio iniziale e corrisponde alla cifra 41 capoverso 1 delle Istruzioni. L’esistenza di una dotazione patrimoniale iniziale sufficiente sarà accertata già nel corso dell'esame preliminare, e non più solo al momento dell’assunzione della vigilanza. Per tale accertamento l’autorità di vigilanza può avvalersi di tutti i documenti a sua disposizione (piano d’affari, regolamenti, contratti assicurativi, ecc.). Il patrimonio iniziale serve a garantire la fase di avvio dell'istituto, ossia a coprire almeno i primi due anni di attività.
Art. 18 Garanzia
L’articolo 18 regola la garanzia e corrisponde alla cifra 42 delle attuali Istruzioni. Adesso anche questo requisito sarà verificato già nel corso dell’esame preliminare.
La cifra 42 capoverso 2 secondo periodo delle Istruzioni permetteva all'autorità di vigilanza di esentare la banca o l’assicurazione dall’obbligo di garanzia prima della scadenza della durata contrattuale. Ora questa possibilità viene soppressa: né l’istituto di previdenza né l’autorità di vigilanza sono in grado di prevedere con certezza se sarà necessario ricorrere alla garanzia. Un’esenzione anticipata dall’obbligo di garanzia non costituisce un vantaggio per le persone assicurate e non corrisponde alle regole del governo d'impresa.
Il requisito di una garanzia viene meno se l’istituto di previdenza ha stipulato un contratto di assicurazione completa della durata di almeno 5 anni (capoverso 3). Questa disposizione serve a garantire che il contratto di assicurazione non possa essere sciolto prematuramente, ad esempio in seguito a mancato pagamento dei premi. Altrimenti la ragione e lo scopo della disposizione sulla garanzia potrebbero essere aggirati.
Art. 19 Parità nell'organo supremo
Finora le Istruzioni precisavano (cifra 51) che l’articolo 51 LPP non è soddisfatto se l’organo supremo paritetico consta di due soli membri. Nella prassi, tuttavia, molti istituti collettivi o comuni hanno difficoltà a trovare un numero di membri sufficiente. Questo problema è più acuto nella fase della fondazione, quando non sono ancora stati stipulati molti contratti di adesione. Affinché il principio di parità possa trovare realizzazione entro un ragionevole lasso di tempo, ora si stabilisce che le elezioni paritetiche debba-
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