Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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di queste informazioni, gli assicurati possono farsi un quadro della propria situazione ed effettuare confronti con altri istituti.

Il capoverso 3 è abrogato. La disposizione secondo cui l’ultimo rapporto del perito in materia di previdenza professionale costituisce la base per l’informazione alle casse pensioni affiliate da parte dell’istituto di previdenza conformemente all’articolo 65a capoverso 3 LPP (informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura) si è rivelata troppo vaga per due motivi: innanzitutto tale rapporto non contiene imperativamente indicazioni su tutti i punti citati, in secondo luogo non viene allestito tutti gli anni. Inoltre, molte di queste informazioni si trovano già nel conto annuale. Inoltre, va da sé che le informazioni sulla riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura si basano sempre su calcoli del perito in materia di previdenza professionale.

Art. 48c Informazione degli assicurati

Il contenuto dell’articolo 48c è modificato integralmente. In analogia all’articolo 48b capoverso 3, la disposizione vigente stabilisce che la base dell’informazione degli assicurati da parte dell’istituto di previdenza, conformemente all’articolo 86b capoverso 2 secondo periodo LPP (vedi sopra), è costituita dal rapporto più recente del perito in materia di previdenza professionale. I motivi della modifica sono quindi gli stessi addotti per il capoverso 3 dell’articolo 48b (vedi sopra).

Il nuovo articolo 48c stabilisce in che modo le informazioni di cui all’articolo 48b devono essere comunicate agli assicurati: quelle concernenti l’istituto di previdenza devono essere indicate nel rapporto annuale, quelle concernenti la cassa pensioni, fornite su richiesta, per scritto.

Art. 48d (abrogato)

I principi per la ripartizione delle eccedenze sono già ampiamente disciplinati nell’articolo 48b LPP; per questo motivo l’articolo 48d capoverso 1 è abrogato.

Secondo l’attuale capoverso 2 l’istituto di previdenza allestisce annualmente un conteggio comprensibile e commentato sul calcolo e la ripartizione della partecipazione alle eccedenze. La prassi ha evidenziato che l’allestimento di un conteggio comprensibile comporta un dispendio di risorse spropositato. Inoltre, è praticamente impossibile definire in modo soddisfacente il termine «comprensibile».

Sezione 2b: Integrità e lealtà dei responsabili

Il titolo prima dell’articolo 48f segg. viene adeguato, in quanto gli articoli successivi tematizzano l’integrità e la lealtà non solo degli amministratori patrimoniali, ma di tutte le persone incaricate della gestione e dell’amministrazione di un istituto di previdenza.

Art. 48f Esigenze poste ai gestori e agli amministratori di patrimoni

Sebbene sia responsabile della direzione generale dell’istituto di previdenza, di norma, l’organo supremo paritetico non è composto esclusivamente da specialisti del settore per cui, spesso, delega lo svolgimento di compiti di conduzione pratici a esperti, segnatamente a gestori e amministratori patrimoniali. I primi assicurano il disbrigo delle operazioni correnti dell’istituto di previdenza, i secondi reggono le sorti dell’istituto di previdenza, e di conseguenza di tutti gli assicurati, dal punto di vista finanziario. Visto il ruolo fondamentale che entrambe queste categorie di persone svolgono in seno agli istituti di previdenza è necessario porre loro esigenze più severe.

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