Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Nella prassi, capita regolarmente che quando la curva dei rendimenti presenta un’inclinazione positiva gli istituti di previdenza si affrettino a migliorare le proprie prestazioni relegando in secondo piano l’alimentazione delle riserve di fluttuazione. L’articolo 46 prevede questa possibilità ma entro certi limiti e, così facendo, tiene conto del conflitto esistente tra, da un lato, la partecipazione degli assicurati (attivi) ai risultati positivi conseguiti dall’istituto e, dall’altro, la sicurezza dell’equilibrio finanziario.
Art. 48a cpv. 1 lett. d e cpv. 3 Spese di amministrazione
La nuova lettera d stabilisce che, in futuro, nel conto d’esercizio dovranno essere indicate oltre alle spese dell’amministrazione generale, alle spese di amministrazione del patrimonio e alle spese di marketing e pubblicitarie, anche le spese per l’attività di mediazione e brokeraggio. Tale misura dà seguito a una proposta avanzata dalla Sottocommissione LPP e approvata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati. In futuro, quindi, l’istituto di previdenza dovrà esporre in una voce separata le spese sostenute per l’attività di mediazione e brokeraggio.
Il capoverso 3 disciplina le situazioni in cui non è possibile esporre interamente le spese di amministrazione del patrimonio a causa della scarsa trasparenza nell’indicazione di tutti i costi connessi con determinati prodotti finanziari. Il dibattito riguardante l’entità di tali spese che ha accompagnato la campagna per la votazione sul tasso di conversione ha mostrato che, questo in ambito, non vi è sufficiente trasparenza e, di conseguenza, le spese effettive di amministrazione del patrimonio non possono essere quantificate con precisione. Vietare agli istituti di previdenza di investire in questi prodotti poco trasparenti non è una soluzione realistica visto che rappresentano una quota considerevole del mercato. Inoltre, data la loro provenienza estera, molti di essi sfuggono da qualsiasi influenza. A prescindere da ciò, le quote di patrimonio investite in prodotti poco trasparenti devono essere indicate separatamente nell’allegato al conto annuale. L’organo supremo è tenuto ad analizzare annualmente la ponderazione e a decidere in merito alla continuazione di questa politica di investimento.
Art. 48b Informazione delle casse pensioni affiliate
L’applicazione nella prassi delle disposizioni contenute nell’attuale articolo 48b si è rivelata insufficiente per vari motivi. Uno di essi è la formulazione in termini troppo generali dell’obbligo di comunicare i principi «determinanti» per il calcolo dei contributi, della partecipazione alle eccedenze e delle prestazioni assicurative. Nel settore dei premi di rischio, in particolare, è praticamente impossibile esporre tali principi in una forma intelligibile. Tali premi, infatti, sono elaborati dalle compagnie di assicurazione con modelli di calcolo complessi protetti, per motivi di concorrenza, dal segreto professionale della singola compagnia. Il compito di verificare la comprensibilità di tali calcoli spetta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA. Dal conto d’esercizio di una compagnia di assicurazione sulla vita (circolare FINMA 2008/36, Contabilità nel quadro della previdenza professionale) è possibile evincere la sua partecipazione complessiva al settore della previdenza professionale (attività di assicurazione collettiva), ma non quella a un singolo istituto di previdenza.
Secondo il nuovo articolo 48b devono essere fornite tutte le informazioni che interessano direttamente gli assicurati. Il capoverso 1 obbliga gli istituti collettivi a comunicare a tutte le casse pensioni affiliate l'ammontare dei premi complessivamente versati e la parte dei premi versati da ciascuna di esse, suddivisi secondo la quota di risparmio, di rischio e di spese.
Conformemente al capoverso 2, gli istituti collettivi devono altresì comunicare a ogni cassa pensioni affiliata il totale delle eccedenze accumulate, la chiave di ripartizione applicata in seno all’istituto di previdenza e l’importo effettivo che le spetta. Sulla scorta
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