Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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5 Commento all’ordinanza sulle fondazioni d’investimento (OFond)

Osservazioni preliminari

Con la riforma strutturale le fondazioni d’investimento vengono inserite nella LPP in un titolo apposito (art. 53g a 53k). La lettera k dell’articolo 53 LPP delega al Consiglio federale il compito di emanare disposizioni d’esecuzione relative:

- alla cerchia degli investitori;

- all’alimentazione e all’impiego del patrimonio di base;

- all’istituzione, all’organizzazione e alla soppressione;

- agli investimenti, alla contabilità, al rendiconto e alla revisione;

- ai diritti degli investitori.

La relativa regolamentazione è emanata in una nuova ordinanza. Le nuove disposizioni rappresentano una prima inedita codificazione ma per l’essenziale si ispirano alla prassi sinora seguita.

Sezione 1: Cerchia degli investitori e status di investitore

Art. 1 Cerchia degli investitori

L’articolo 1 circoscrive gli istituti ammessi come investitori. Si tratta degli istituti di previdenza professionale di diritto privato e di diritto pubblico, delle fondazioni di libero passaggio, dell’istituto collettore, del fondo di garanzia, delle fondazioni d’investimento, fondi di assistenza patronali, fondazioni di finanziamento e fondazioni bancarie nell’ambito del pilastro 3a.

In una fondazione d’investimento possono investire denaro anche gli investimenti collettivi sottoposti all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, ad esempio società che gestiscono fondi, «in nome e per conto» dei fondi d’investimento da esse emessi, purché possano comprovare che la cerchia dei loro investitori è costituita esclusivamente da istituti di previdenza professionale esenti da imposta. L’enunciazione dell’articolo 1 definisce la cornice massima. Nel proprio statuto, la fondazione d’investimento può limitare ulteriormente la cerchia degli investitori, come succede ad esempio nel caso delle fondazioni d’investimento annesse a un gruppo.

Art. 2 Status di investitore

Analogamente a quanto previsto per la società cooperativa (art. 840 CO), chi vuol aderire a una fondazione d’investimento deve presentare una domanda scritta di ammissione, al consiglio di fondazione o alle persone incaricate della gestione secondo quanto previsto dallo statuto, e in genere riconoscere anche il carattere vincolante degli atti regolatori della fondazione ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1. Il consiglio di fondazione o le persone incaricate della gestione esaminano la domanda e decidono se le condizioni dell’ammissione come investitore sono adempiute. Contrariamente a quanto previsto ad esempio dalla legislazione applicabile alla società cooperativa, il consiglio di fondazione può negare l’ammissione senza indicarne i motivi, a meno che lo statuto non disponga altrimenti. In questo modo è data facoltà all’assemblea degli investitori di determinarsi liberamente sul modo in cui intende strutturare l’ammissione di nuovi investitori. La normativa pone soltanto condizioni per l’ammissione e non prevede invece un obbligo di ammissione.

37/72 Rapporto esplicativo per la consultazione