Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Art. 48j Divieto di concludere affari a fini personali
Sinora, l’articolo 48f permetteva la conclusione di affari per conto proprio a determinate condizioni. Nella prassi, tuttavia, il confine tra affari per conto proprio autorizzati (p.es. parallel running, ossia investimenti paralleli che non arrecano svantaggi all’istituto di previdenza) e affari per conto proprio abusivi (p.es. front running, ossia investimenti effettuati conoscendo le future transazioni dell’istituto di previdenza) si è rivelato troppo labile. Inoltre, non si capisce perché alcuni affari per conto proprio debbano essere autorizzati e altri no. Chi amministra il patrimonio di un istituto di previdenza professionale non deve eseguire contemporaneamente anche affari a fini personali. Di conseguenza, agli amministratori patrimoniali è fatto divieto sia di sfruttare la conoscenza di ordini di clienti per effettuare in anticipo, parallelamente o immediatamente a posteriori affari a fini personali (front running, parallel running e after running), sia di compiere operazioni sugli stessi titoli trattati dall’istituto di previdenza se ciò può arrecare uno svantaggio a quest’ultimo. Queste disposizioni obbligano gli amministratori patrimoniali ad adottare le necessarie misure organizzative (p.es. creazione di «muraglie cinesi») e a usare la dovuta cautela, documentando sufficientemente le operazioni effettuate e attuando le misure citate in modo dimostrabile.
Agli amministratori patrimoniali è inoltre fatto divieto di riposizionare i depositi se ciò non è giustificato da un interesse dell’istituto di previdenza.
Art. 48k Cessione di vantaggi patrimoniali
Il capoverso 1 stabilisce che le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione patrimoniale dell’istituto di previdenza professionale sono tenute a cedere a quest’ultimo tutti i vantaggi patrimoniali ottenuti da terzi nell’esercizio della loro attività per tale istituto. Il principio sancito in questa disposizione è già ancorato nel diritto dei contratti (art. 400 cpv. 1 CO) e nel diritto del lavoro (art. 321b cpv. 1 CO) ed è stato riaffermato da una decisione del Tribunale federale (DTF 132 III 460). L’obbligo di cessione deve essere vincolante e non può pertanto essere modificato mediante disposizioni contrattuali divergenti. Questa regola, recentemente estesa anche alle banche, non vale per i regali di piccola entità e gli usuali regali di circostanza.
Il capoverso 2 disciplina la gestione delle indennità a persone e istituzioni esterne: entrambe, al primo contatto con il cliente, devono informarlo sul genere e la provenienza di tutte le indennità percepite per la loro attività di mediatori, definire le modalità di retribuzione in una convenzione scritta, nonché sottoporre tale convenzione all’istituto di previdenza. Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 48k si spinge oltre rispetto all’articolo 48a capoverso 1 lettera d che considera solo le spese dirette sostenute dall’istituto di previdenza. L’articolo 48k, infatti, include anche le indennità versate da terzi a mediatori (spese indirette), ad esempio quando una società di gestione patrimoniale o una banca versa a un mediatore un’indennità in qualità di cliente per l’acquisizione di un istituto di previdenza. Al mediatore è inoltre fatto divieto di accettare compensi supplementari in funzione del volume, della crescita o del danno.
Art. 48l Obbligo di comunicare
Il capoverso 1 stabilisce che le persone attive nell’organo supremo, nella gestione, nell’amministrazione o dell’amministrazione patrimoniale devono comunicare all’ufficio di revisione i loro legami di interesse, comprese le partecipazioni e i diritti economici in aziende.
Inoltre, le persone e le istituzioni incaricate della gestione, dell’amministrazione o dell’amministrazione patrimoniale dell’istituto di previdenza professionale sono tenute a fornire ogni anno all’organo supremo una dichiarazione scritta sugli eventuali vantaggi
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