Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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investitori il potere di emanare disposizioni sull’organizzazione e sull’investimento. Questa sovranità normativa è soddisfatta conferendo alla prima assemblea degli investitori, ordinaria o straordinaria, il compito di confermare o rifiutare lo statuto emanato dal fondatore e il regolamento della fondazione e in caso di rifiuto di chiedere un adeguamento. Gli investitori potrebbero per esempio ottenere, dopo l’atto di fondazione, la soppressione di deleghe al consiglio di fondazione previste dal fondatore nello statuto al momento della costituzione, ad esempio per l’emanazione di direttive riguardanti gli investimenti.

Al capoverso 2 va attribuito prima di tutto un significato dichiarativo. Con «dichiarativo» si intende che i citati atti regolatori sono già in vigore e di conseguenza l’assenso degli investitori non ha effetto costitutivo. E nemmeno un loro rifiuto comporta l’abrogazione immediata delle disposizioni, altrimenti la certezza del diritto e l’ineccepibilità dell’attività operativa potrebbero essere compromesse. In caso di rifiuto il consiglio di fondazione deve però effettuare un’indagine tra gli investitori e nel giro di pochi mesi convocare nuovamente l’assemblea degli investitori per sottoporle una nuova versione dello statuto con le opportune modifiche (intese nel senso di proposte all’autorità di vigilanza sulle richieste di modifica dello statuto) e del regolamento della fondazione. In caso contrario il consiglio di fondazione dovrebbe aspettarsi, oltre alla possibilità di essere destituito, di essere eventualmente costretto a tale passo da un’assemblea straordinaria degli investitori.

Sezione 3: Consiglio di fondazione

Art. 5 Composizione e nomina

La maggioranza dei membri del consiglio di fondazione deve essere eletta dall’assemblea degli investitori, organo supremo della fondazione (cpv. 2). Il consiglio di fondazione deve essere dunque composto almeno da tre persone (cpv. 1), quantunque di regola dovrebbe contare un maggior numero di membri.

L’ordinanza non disciplina la nomina del presidente del consiglio di fondazione e lascia invece all’assemblea degli investitori il compito di disciplinare questo aspetto.

Art. 6 Compiti

Il capoverso 1 delimita le competenze attribuendo come clausola generale al consiglio di fondazione tutti i compiti e poteri che non siano attribuiti all’assemblea degli investitori dalla legge o dallo statuto. Si tratta principalmente dell’insieme dei compiti esecuti-

vi. Fanno eccezione i poteri normativi previsti all’articolo 13 capoverso 3.

Il capoverso 2 precisa esplicitamente che il consiglio di fondazione è tenuto ad assicurare una debita organizzazione d’esercizio. Struttura e procedure devono essere chiaramente e debitamente organizzate, occorre istituire un debito controllo (art. 7 cpv. 3) e una debita infrastruttura, ad esempio anche un'infrastruttura per l’elaborazione elettronica dei dati. Di norma lo statuto attribuisce al consiglio di fondazione anche il compito di emanare il regolamento d’organizzazione per l’organizzazione particolareggiata ai sensi dell’articolo 15 (art. 13 cpv. 3), che serve da fondamento per l’organizzazione d’esercizio. In caso contrario il consiglio di fondazione dovrà compiere, fondandosi sul capoverso 2, i passi necessari in vista delle necessarie migliorie (modifiche del regolamento d’organizzazione) e colmare per via di decisione temporanee lacune del disciplinamento.

L’esistenza di una debita organizzazione d’esercizio deve essere valutata di caso in caso in base al genere di fondazione e alle sue proporzioni. Se l’organizzazione è insufficiente, l’autorità di vigilanza può fondarsi sull’articolo 62a capoverso 2 lettera b LPP e impartire istruzioni ai responsabili affinché adottino le necessarie misure. Se

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