Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
L’articolo 2 capoverso 2 disciplina lo status di investitore. Tale status e i diritti ivi connessi decadono con la restituzione di tutte le quote (cpv. 2).
Il capoverso 3 impone alla fondazione il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti dei propri investitori. La libertà della fondazione prevista al capoverso 1 per quanto riguarda l’ammissione come investitore prevale comunque, in quanto chi domanda l’ammissione non è ancora investitore. Per il resto, tuttavia, va riservato un pari trattamento a fattispecie uguali e un trattamento diverso a fattispecie diverse. Nel caso specifico della percezione di emolumenti, ad esempio, la fondazione può prevedere strutture in funzione del volume, che contemplino la restituzione di emolumenti agli investitori che restano impegnati in un gruppo di investimento per un determinato periodo minimo di tempo. In questo caso il principio di parità è rispettato se i costi occasionati dagli investitori sono adeguamente considerati e non si verifichi un sovvenzionamento incrociato a favore degli investitori che beneficiano di emolumenti a tariffa ridotta.
Sezione 2: Assemblea degli investitori
Art. 3 Convocazione e svolgimento
L’assemblea degli investitori è formata dai rappresentanti degli investitori. Per quanto riguarda la convocazione e lo svolgimento, il capoverso 1 dichiara applicabili per analogia le disposizioni sulla società anonima. Dall’articolo 699 CO discende ad esempio che ogni anno deve aver luogo un’assemblea generale degli investitori, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizioannuale. L’articolo 699 CO definisce inoltre, ai capoversi 1 a 3, anche i presupposti per lo svolgimento di un’assemblea straordinaria degli investitori, compreso il diritto di convocazione ad essi riconosciuto. Quanto alla forma della convocazione e alle necessarie misure preparatorie, ci si atterrà agli articoli 700 e 702 CO. L’articolo 703 traccia il filo conduttore da seguire per le votazioni. Il numero di voti è determinato in base alla loro quota di partecipazione al patrimonio d’investimento. Se lo statuto lo prevede, sembra ammissibile limitare il diritto di voto per le deliberazioni su questioni che riguardano soltanto determinati gruppi d’investimento ai soli investitori impegnati nei gruppi d’investimento interessati.
Gli investitori che hanno concesso soltanto impegni di capitale e non detengono (ancora) quote (art. 2 cpv. 2) hanno ugualmente diritto di partecipare all’assemblea e devono ricevere di conseguenza la convocazione, comprensiva dell’ordine del giorno. Sono inoltre titolari anche degli altri diritti di essere informati e di richiedere informazioni definiti nella sezione 11. Siccome non dispongono di una quota di partecipazione (cpv. 2), non possiedono invece il diritto di votare su deliberazioni e nomine.
Art. 4 Poteri
Conformemente all’articolo 53h LPP, l’assemblea degli investitori è l’organo supremo della fondazione. Il capoverso 1 le attribuisce pertanto, nell’elenco di attribuzioni in esso previsto, i compiti più importanti, tra cui in ispecie i poteri regolamentari e la nomina del consiglio di fondazione. Per questo aspetto ci si riallaccia alla prassi sinora seguita. Rappresentano invece un novum i poteri previsti alle lettere f e g: per contratti importanti ai sensi della lettera g si intendono segnatamente i contratti di vasta portata finanziaria o strategica per una filiale, oppure contratti che comportano il rischio di conflitti di interessi tra i responsabili delle decisioni.
La regola prevista al capoverso 2 trova la sua ragion d’essere in particolare nella necessità di concedere alla comunità degli investitori, organo «legiferatore» supremo, la possibilità di operare emendamenti subito dopo la costituzione e durante la fase di istituzione. Così facendo si tiene adeguatamente conto anche delle esigenze sancite agli articoli 53h capoverso 3 e 53i capoverso 1 LPP, che conferiscono all’assemblea degli
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