Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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patrimoniali conseguiti e a confermare di averli consegnati all’istituto di previdenza (cpv. 2).

Art. 49a cpv. 2 lett. c

La modifica apportata è di tipo redazionale: nella nuova OPP 2 le disposizioni sull’integrità e la lealtà delle persone responsabili figurano negli articoli 48f - l ed è quindi necessario adeguare il rinvio nella lettera c del capoverso 2.

Art. 58a cpv. 3 Obbligo d’informare

La modifica apportata è di tipo redazionale: l’espressione «organo di controllo» deve essere sostituita con «ufficio di revisione» per riprendere il tenore dell’articolo 52a segg. LPP.

Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d’investimenti ad altre istituzioni della previdenza professionale

L’articolo 59 disciplina l’applicazione per analogia delle prescrizioni in materia d’investimenti ad altre istituzioni della previdenza professionale. Sinora, conformemente alla lettera c di tale articolo, tali prescrizioni potevano essere applicate anche alle fondazioni d’investimento. Poiché ora le disposizioni in materia d’investimenti per queste istituzioni sono regolamentate in un’ordinanza separata, la vigente lettera c può essere stralciata e l’attuale lettera d (fondi di garanzia) può prendere il suo posto.

Art. 60f Diritto di ricorso dell’UFAS

Attualmente, il diritto di ricorso dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) è disciplinato nell’articolo 4a OPP 1. Sottoposta a una revisione totale, tale ordinanza si occupa della vigilanza delle istituzioni della previdenza professionale. Poiché l’UFAS non riveste più la funzione di autorità di vigilanza, la disposizione riguardante il suo diritto di ricorso viene trasferito nell’OPP 2. L’UFAS continua ad avere il diritto di interporre ricorso al Tribunale federale contro decisioni dei tribunali cantonali e del Tribunale amministrativo federale. Questo, in virtù dell’articolo 89 capoverso 2 lettera a della legge sul Tribunale federale (LTF) secondo cui un dipartimento federale o i servizi a esso subordinati hanno diritto di ricorrere se l’atto impugnato può violare la legislazione federale nella sfera dei loro compiti.

Oltre all’UFAS, quindi, anche la Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale (art. 74 cpv. 4 LPP). I pareri elaborati nell’ambito di tali procedimenti possono divergere, in quanto la Commissione di alta vigilanza valuta i casi prevalentemente dal profilo della correttezza della vigilanza, mentre l’UFAS, forte della sua partecipazione all’elaborazione di testi legislativi, si focalizza soprattutto sulla corretta applicazione della legge.

Entrata in vigore

La maggior parte delle disposizioni entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 (cpv. 1). Il capoverso 2 indica quali disposizioni sul governo d'impresa saranno valide già dal 1° luglio 2011. Questa entrata in vigore anticipata dovrebbe consentire agli istituti di previdenza di attuare eventuali misure necessarie (p.es. adeguamento di regolamenti, contratti e organizzazione alle nuove disposizioni) entro il 31 dicembre 2011 così che, nel 2012, nell’ambito della verifica del conto annuale 2011, gli uffici di revisione potranno verificare anche il rispetto delle nuove disposizioni sul governo d'impresa.

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