Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Ordinanza del 22 giugno 1998 sul «Fondo di garanzia LPP»
Art. 3 Vigilanza
La modifica apportata a questa disposizione è dovuta al trasferimento della vigilanza sul fondo di garanzia dall’UFAS alla Commissione di alta vigilanza conformemente all’articolo 64a capoverso 2 LPP.
Art. 6 cpv. 2 secondo periodo Organo di direzione del fondo di garanzia
In futuro, il contratto che disciplina i rapporti tra il Consiglio di fondazione e l’organo di direzione del fondo di garanzia dovrà essere sottoposto per l’approvazione alla Commissione di alta vigilanza e non più all’UFAS.
Art. 7 Ufficio di revisione e periti in materia di previdenza professionale
La modifica redazionale apportata al titolo e al testo di questo articolo (sostituzione di «ufficio di controllo» con «ufficio di revisione») è necessaria per ragioni di coerenza terminologica con l’articolo 52a segg. LPP.
Il capoverso 2 introdotto in questo articolo contiene una disposizione valida per i periti in materia di previdenza professionale. Dal 2002, il fondo di garanzia assicura le prestazioni di istituti di previdenza divenuti insolvibili. Così facendo, si assume determinati rischi attuariali. La fondazione è pertanto tenuta, analogamente a un istituto di previdenza, a designare un perito in materia di previdenza professionale conformemente all’articolo 52a LPP che assolva i compiti previsti dall’articolo 52e LPP.
Art. 8 cpv. 1 e 2 Rapporto
Capoverso 1: il Consiglio di fondazione deve consegnare il rapporto dell’ufficio di revisione alla Commissione di alta vigilanza e non più all’UFAS. Il contenuto del capoverso 1 è stato adeguato all’articolo 52a capoverso 2 LPP.
Capoverso 2: secondo l’articolo 52a LPP l’organo supremo deve trasmettere il rapporto dell’ufficio di revisione all’autorità di vigilanza. Poiché questo compito non spetta all’ufficio di revisione, il capoverso è stato abrogato.
Art. 9 cpv. 3 Elenco degli istituti di previdenza
Poiché in seguito alla riforma strutturale della LPP a vigilare sul fondo di garanzia è la Commissione di alta vigilanza, anch’essa deve poter accedere all’elenco.
Art. 14 cpv.1
La modifica apportata è di natura redazionale. Sulla base dell’articolo 56 capoverso 1 lettera d LPP, il fondo di garanzia deve indennizzare l’istituto collettore per le spese generate dal controllo della riaffiliazione giusta l’articolo 11 capoverso 3bis LPP.
Art. 15 Contributi per sovvenzioni e indennizzi
La modifica dell’articolo 15 è una conseguenza della modifica dell’articolo 14 capoverso 1.
Art. 17 cpv. 4 e 5 (nuovo) Comunicazione delle basi di calcolo dei contributi
Al capoverso 4 viene apportata solo una modifica redazionale (sostituzione di «ufficio di controllo» con «ufficio di revisione»).
Il capoverso 5 è nuovo. Nell’ambito del calcolo dei contributi, per poter meglio valutare i rischi legati alle prestazioni in caso di insolvenza degli istituti a esso affiliati, il fondo di garanzia può chiedere a questi ultimi di comunicargli a titolo di indicazione supplemen-
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