Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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a – e: se sono delegati compiti di amministrazione patrimoniale, ad esempio, il contratto deve rispettare le disposizioni sulla banca depositaria di cui all’articolo 12 (lett. a).

L’amministrazione patrimoniale può inoltre essere delegata unicamente a persone che sottostanno direttamente lla vigilanza della FINMA, eccezion fatta per i mandati di amministrazione patrimoniale concernenti investimenti immobiliari (lett. b). Questa disposizione è intesa ad assicurare la professionalità dell’amministrazione patrimoniale. Pertanto, potranno essere delegati compiti di amministrazione patrimoniale a banche, commercianti di valori mobiliari, società che gestiscono fondi, gerenti patrimoniali di investimenti collettivi di capitale e assicurazioni.

Secondo la lettera c, il contratto di delega deve garantire che anche l’eventuale subdelega di compiti rispetti i capoversi 2, 3 e 4 lettere a e b.

La lettera d è intesa a evitare un’ulteriore gerarchizzazione dei responsabili e la conseguente perdita di trasparenza. Le gerarchizzazioni di questo tipo sarebbero comunque d’intralcio a una pronta reazione.

Il capoverso 5 consente in misura limitata la delega di compiti a società con sede all’estero. Fanno stato gli stessi requisiti applicabili anche ai mandatari in Svizzera ma con la differenza che i mandati assegnati a società con sede all’estero devono limitarsi a taluni compiti di amministrazione patrimoniale. L’amministrazione generale del patrimonio deve essere situata in Svizzera, in quanto per i responsabili della fondazione, per l’ufficio di revisione e per l’autorità di vigilanza è più difficile sorvegliare compiti scorporati all’estero. In caso di controversia, occorre garantire la competenza dei tribunali svizzeri e l’applicabilità del diritto svizzero. Oltre alla vicinanza alla fondazione, questa esigenza è anche giustificata dal fatto che i tribunali svizzeri dovrebbero conoscere meglio la previdenza professionale, le sue istituzioni e i relativi investimenti rispetto ai giudici stranieri. In deroga al capoverso 4 lettera b, il gerente patrimoniale deve sottostare a una vigilanza equivalente a quella svizzera. Per questo aspetto si può fare riferimento alla pertinente prassi della FINMA fondata sull’articolo 13 capoverso 4 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale.

Art. 8 Prevenzione dei conflitti di interessi

Fondandosi sull’articolo 53k lettera c LPP, l’articolo 8 rinvia, al capoverso 1, alle disposizioni previste agli articoli 51b e 51c LPP BVG dichiarandole applicabili per analogia alle fondazioni d’investimento. Il rimando è operato anche per alcune disposizioni degli articoli 48h e 48i OPP 2. Dall’interpretazione degli articoli 51b e 51c LPP si potrebbe peraltro concludere che siano applicabili anche in assenza di questo rimando a dispositivi accessori. L’articolo 2 capoverso 4 OPP 1 in particolare sembra avvalorare tale conclusione. A titolo limitativo va comunque precisato che secondo il capoverso 1 gli articoli 48h e 48i OPP 2 non si applicano integralmente alle fondazioni d’investimento. L’articolo 2 capoverso 4 OPP 1 deve essere interpretato in tal senso per quanto riguarda la vigilanza sulle fondazioni d’investimento. Dall’articolo 51b LPP si deduce anche l’obbligo di assicurare un disciplinamento sufficiente degli obblighi di ricusazione.

Il capoverso 2 esige che le persone incaricate della gestione (amministrazione e amministrazione patrimoniale comprese) costituiscano al massimo un terzo dei membri del consiglio di fondazione o dei rappresentanti dei relativi mandatari. In questo modo sembra essere garantita un’indipendenza ancora sufficiente del consiglio di fondazione. In caso contrario quest’ultimo non sarebbe in grado, in quanto organo supremo, di rappresentare oggettivamente gli interessi degli investitori in tutti gli affari e sorgerebbe il rischio di un controllo autonomo riguardo ai delegati responsabili subordinati al consiglio di fondazione (mandatari, impiegati della fondazione). È intesa a prevenire tale rischio anche l’ultimo periodo del capoverso 2, che prescrive ai membri del consiglio di fondazione di astenersi dal voto negli affari che li concernono personalmente.

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