Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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regolamenti. Naturalmente, può effettuare verifiche in qualsiasi momento, ad esempio in caso di indizi di carenze, o imporre all’ufficio di revisione di eseguire verifiche complementari in virtù del capoverso 5.
Sezione 5: Periti incaricati delle stime
Art. 11 Periti incaricati delle stime
I periti incaricati delle relative alle fondazioni e ai gruppi d’investimento immobiliare devono disporre di qualifiche sufficienti (cpv. 3), vale a dire essere in grado, per formazione ed esperienza, di adempiere i loro compiti. Devono inoltre essere indipendenti e godere di buona reputazione.
Per gli investimenti in immobili all’estero è spesso indispensabile collaborare con periti stranieri che conoscono le condizioni locali. Il capoverso 2 permette tale collaborazione alla fondazione o ai periti svizzeri, ma impone loro di scegliere con diligenza periti o colleghi stranieri, i quali devono anch’essi disporre delle qualifiche occorrenti ed essere indipendenti (cpv. 3).
Sezione 6: Banca depositaria
Art. 12 Natura della banca depositaria
Per proteggere il denaro degli investitori, i valori in deposito presso una banca devono essere custoditi presso banche sottoposte alla vigilanza della FINMA. Questa disposizione si riallaccia a quella prevista all’articolo 72 della legge federale sugli investimenti collettivi di capitale. Ispirandosi all’articolo 73 capoverso 2 LICol, il capoverso 2 dispone che la banca depositaria può, con la debita diligenza, trasferire la custodia di beni anche a terzi.
Sezione 7: Atti regolatori della fondazione ed esame preliminare
Art. 13 Materie regolate
Per garantire un’organizzazione e un’attività di investimento ineccepibili, la certezza del diritto e la trasparenza nei confronti di tutti i partecipanti, e in particolare anche degli investitori, la fondazione deve disciplinare in modo sufficiente tutti i suoi settori determinanti nel quadro delle prescrizioni legali. L’articolo 13 riguarda quest’obbligo di disciplinamento. Secondo il capoverso 1, l’assemblea degli investitori deve disciplinare tutti i settori determinanti per la fondazione, segnatamente l’organizzazione della fondazione, l’attività d’investimento e i diritti degli investitori. Lo statuto può provvedere a tale disciplinamento rinviando ad altri atti regolatori completivi. In effetti l’atto costitutivo di una fondazione d’investimento comprende solitamente anche il cosiddetto statuto, il regolamento della fondazione e i regolamenti speciali quali le direttive di investimento, i regolamenti d’organizzazione, i regolamenti sugli emolumenti ecc. Il concetto di «atto costitutivo» («Satzungen»), impiegato in vario modo nell’ordinanza, va inteso in quest’accezione ampia.
I settori che devono essere necessariamente disciplinati ai sensi del capoverso 1 comprendono anzitutto quelli elencati nel capoverso 3, il cui disciplinamento può essere delegato al consiglio di fondazione. Inoltre, in base alla LPP, al Codice civile e alla prassi sinora seguita, rientrano tra questi settori in particolare anche i seguenti: la definizione dello scopo e della sede della fondazione, la nomina dei fondatori e degli organi, indicazioni sull’anno di fondazione, sull’entità del capitale di dotazione e sulla cerchia degli investitori ammessi, disposizioni sull’ammissione alla fondazione e sui diritti degli investitori; disposizioni sulla convocazione dell’assemblea degli investitori e sui poteri dell’assemblea, sul diritto di partecipazione, sul potere di rappresentanza, sul
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