Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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d’investimento. Oltre alle direttive d’investimento specifiche per un determinato gruppo d’investimento, esistono solitamente anche direttive di carattere generale che completano le direttive speciali. Le prescrizioni speciali prevalgono dunque sulle prescrizioni generali (secondo il principio «lex specialis derogat generali»). Solitamente tutte le direttive sono raccolte in un unico documento.
Secondo l’articolo 14, l’universo d’investimento e le restrizioni poste a un gruppo d’investimento devono essere specificati in modo chiaro ed esauriente. Il capoverso 1 va inteso alla luce dei principi di certezza del diritto e trasparenza, poiché una regolamentazione chiara ed esauriente costituisce è il presupposto indispensabile di un’attuazione senza intoppi della gestione patrimoniale. Nelle direttive d’investimento devono pertanto essere visibilmente attuate anche tutte le direttive giuridiche (art. 26 segg.) riguardanti le restrizioni poste agli investimenti. Le direttive d’investimento riguardanti le restrizioni poste agli investimenti devono ad esempio sempre esprimersi sugli investimenti ammessi (prodotti derivati e investimenti collettivi inclusi) e sulla diversificazione. Tutte le restrizioni poste agli investimenti devono essere indicate in modo esauriente nelle direttive. Il capoverso 2 consente comunque di rimandare nelle direttive d’investimento a disposizioni d’esecuzione, purché queste disciplinino soltanto dettagli di secondaria importanza sugli investimenti. L’autorità di vigilanza può però far obbligo alla fondazione di integrare nelle proprie direttive prescrizioni contenute nelle disposizioni d’esecuzione se considera importanti tali prescrizioni. Questa regola risulta dal capoverso 2 in combinazione con l’articolo 13 capoverso 2. Se la disciplina degli investimenti è definita nelle direttive in senso stretto e nelle disposizioni d’esecuzione rimangono soltanto i dettagli tecnici di secondaria importanza, la trasparenza ne guadagna. Le direttive in senso stretto rappresentano la fonte primaria di informazione per gli investitori che vogliono conoscere l’ambito degli investimenti ammessi. Agli investitori devono essere consegnate non solo le direttive d’investimento (art. 35 cpv. 1), bensì anche le relative disposizioni d’esecuzione; queste ultime vanno loro consegnate perlomeno in caso di richiesta nel quadro dell’articolo 36 capoverso 1.
Art. 15 Disciplina dell’organizzazione particolareggiata
L’articolo 15 stabilisce che l’organizzazione particolareggiata della fondazione deve essere disciplinata e circoscrive l’ambito che deve essere disciplinato. Tale ambito comprende l’organizzazione dei compiti che rientrano tra le responsabilità del consiglio di fondazione o dei suoi delegati, e che devono essere disciplinati soltanto a grandi linee nello statuto. La disciplina dell’organizzazione particolareggiata deve concretizzare direttamente anche l’ambito delegato, come specifica il requisito di contenuto di cui al capoverso 2. L’articolo 15 non esclude che l’organizzazione particolareggiata sia disciplinata almeno in parte, e in teoria anche in toto, nello statuto o nel regolamento della fondazione. In pratica, tuttavia, essa è quasi sempre disciplinata nei cosiddetti regolamenti d’organizzazione e la sua emanazione è delegata al consiglio di fondazione (cfr. commento all’art. 13 cpv. 3). L’importante è che l’organizzazione particolareggiata sia disciplinata. Il capoverso 3 stabilisce inoltre in maniera generale che la disciplina dell’organizzazione particolareggiata deve essere consona alla situazione della fondazione. Questa disposizione riguarda anzitutto genere e portata dell’attività. Sotto questo aspetto, le esigenze poste all’organizzazione d’esercizio e al loro disciplinamento possono variare in funzione dell’impostazione politematica o monotematica (p. es. fondazione d’investimento immobiliare). Occorre decidere di caso in caso, in base alla situazione specifica, ciò che appare adeguato per l’organizzazione d’esercizio (art. 6) e il suo disciplinamento.
Secondo il capoverso 1, nella disciplina dell’organizzazione particolareggiata devono essere elencati anche i compiti che il consiglio di fondazione non può delegare. Tale elenco deve comprendere almeno i compiti «direttamente legati alla direzione suprema
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