Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo
regolamento speciale). In caso di delega al consiglio di fondazione, invece, questo è tenuto obbligatoriamente, in virtù del capoverso 4, a iscrivere le relative norme in un regolamento speciale. Eventuali regolamenti speciali possono quindi essere emanati integralmente dall’assemblea degli investitori (art. 4 cpv. 1 lett. b) oppure, in caso di delega della competenza regolatoria (art. 4 cpv. 1 lett. b in combinazione con l’art. 13 cpv. 3seg.), integralmente dal consiglio di fondazione. Di conseguenza, dato il tenore del capoverso 4, il consiglio di fondazione non può disciplinare le materie che gli sono state delegate completando il regolamento della fondazione in senso stretto.
Le possibilità di delega si limitano esclusivamente alle norme di cui nel capoverso 3. In pratica, direttive d’investimento e regolamento d’organizzazione sono spesso emanati dal consiglio di fondazione. A causa della loro importanza, tali deleghe devono essere previste nello statuto. La delega dell’emanazione delle direttive d’investimento è già prevista dall’articolo 53i LPP. Lo statuto può delegare al consiglio di fondazione la competenza regolatoria anche solo per parti dei settori menzionati al capoverso 4, ad esempio singole branche di investimento o dell’organizzazione particolareggiata. In tutti i casi la competenza regolatoria deve essere formulata con sufficiente chiarezza e il regolamento speciale emanato dal consiglio di fondazione deve essere adeguatamente circoscritto. In caso contrario l’autorità di vigilanza potrebbe esigere adeguamenti in virtù del capoverso 2.
In questo contesto va menzionato in particolare anche la facoltà, per l’assemblea degli investitori, di concedere al consiglio di fondazione il potere di emanare prescrizioni di carattere organizzativo nell’ambito dell’organizzazione particolareggiata (art. 4 cpv. 1 lett. b in combinazione con il cpv. 3). Tale facoltà si giustifica anche in base all’articolo 53h capoverso 3 LPP, il quale di per sé incarica l’assemblea degli investitori di emanare disposizioni sull’organizzazione, l’amministrazione e il controllo della fondazione. Quest’obbligo dell’assemblea degli investitori va inteso come obbligo di definire basi sufficienti per l’organizzazione e deve ritenersi soddisfatto se la responsabilità dell’emanazione dello statuto e del regolamento della fondazione è attribuita in modo chiaro e indelegabile all’assemblea degli investitori (art. 4) e se questa disciplina in essi almeno i più importanti aspetti organizzativi, anzitutto le prescrizioni sull’assemblea degli investitori medesima, sul consiglio di fondazione e sull’ufficio di revisione. Per quanto riguarda i compiti del consiglio di fondazione, un disciplinamento di base da parte dell’assemblea degli investitori a livello statutario risulta imperativo, esigenza che si rispecchia nell’articolo 15 capoverso 1. Una delega del disciplinamento dell’organizzazione particolareggiata al consiglio di fondazione sembra giuridicamente accettabile (come esposto anche nel rapporto dell’UFAS sulle fondazioni di investimento all’att. della CSS-N per la seduta del 27 agosto 2009). A fronte dell’articolo 53h capoverso 3 LPP, sarebbe invece inaccettabile la mancanza di un disciplinamento dell’organizzazione particolareggiata, pertanto prescritta espressamente dall’articolo
15. L’assemblea degli investitori deve procedere direttamente all’emanazione di questo disciplinamento oppure delegarla al consiglio di fondazione. L’obbligo di disciplinamento previsto all’articolo 53h capoverso 3 LPP non obbliga quindi l’assemblea degli investitori a procedere essa stessa all’emanazione di tutte le prescrizioni.
Il capoverso 4 stabilisce inoltre espressamente che il consiglio federale non può subdelegare a terzi la competenza attribuitagli.
Art. 14 Disciplina degli investimenti nel patrimonio d’investimento
La fondazione è tenuta a disciplinare gli investimenti. Fanno parte degli investimenti anche eventuali filiali ai sensi degli articoli 42 e seguente. La fondazione emana direttive per ciascun gruppo d’investimento (cpv. 1). Con l’espressione «direttive d’investimento» si intendono le prescrizioni sugli investimenti. Tale espressione è stata inserita nell’ordinanza poiché è abitualmente utilizzata in rapporto con le fondazioni
45/72 Rapporto esplicativo per la consultazione