Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo

Sezione 4: Ufficio di revisione

Art. 9 Condizioni

La funzione di ufficio di revisione può essere esercitata dalle persone specificate nell’articolo 52b LPP.

Art. 10 Compiti

Il capoverso 1 stabilisce che l’articolo 52c LPP si applica per analogia ai compiti dell’ufficio di revisione. Rientrano tra questi compiti anche e in particolare la verifica della contabilità e del conto annuale, la verifica della conformità della gestione alle disposizioni legali, contrattuali, statutarie e regolamentari ivi comprese regolamentazioni speciali quali il regolamento d’organizzazione o le direttive d’investimento (art. 52c cpv. 1 lett. a e b). Oltre a verificare se sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nella gestione del patrimonio e se nei negozi giuridici conclusi con persone prossime alla fondazione gli interessi della fondazione sono garantiti (art. 52c cpv. 1 lett. c e g LPP), l’ufficio di revisione si incarica in particolare anche di redigere i rapporti e i commenti previsti all’articolo 52c capoversi 2 e 3 LPP.

Inoltre, a garanzia della certezza del diritto, i capoversi 2 a 4 attribuiscono espressamente all’ufficio di revisione una serie di compiti legati a fondazioni d’investimento che presentano caratteristiche particolari o nelle quali i gruppi d’investimento immobiliare assumono grande rilievo. Dal capoverso 3 discende che l’ufficio di revisione deve se del caso valutare le motivazioni addotte per le transazioni immobiliari divergenti dal valore di stima (art. 92 cpv. 4 OICol per analogia). Lo stesso vale per la giustificazione addotta quando nel conto annuale viene esposto un valore diverso dal valore di stima (art. 93 cpv. 4 OICol per analogia).

L’ufficio di revisione è pure tenuto a verificare l’organizzazione, ivi compresa l’organizzazione particolareggiata. In virtù dell’articolo 52c capoverso 1 lettera b LPP, è tenuto a verificare se l’organizzazione della fondazione d’investimento è conforme alle disposizioni legali e regolamentari. Redige un rapporto sui risultati delle verifiche all’attenzione dell’organo supremo, che la fondazione trasmette all’autorità di vigilanza (art. 52c cpv. 2 LPP in combinazione con l’art. 52a cpv. 2 per analogia e con l’art. 62a cpv. 1 LPP). La verifica dell’organizzazione ingloba anche la verifica della conformità al diritto degli atti regolatori specifici della fondazione in materia di organizzazione (art.

15) e dei contratti. Onde evitare sovrapposizioni e lavoro inutile, è indispensabile che l’autorità di vigilanza si limiti essenzialmente alla verifica dell’organizzazione nell’ambito dello statuto e del regolamento e che per quanto riguarda l’organizzazione particolareggiata possa appoggiarsi sulla verifica condotta dall’ufficio di revisione. La regola prevista al capoverso 5 stabilisce in tal senso che l’autorità di revisione può se del caso obbligare l’ufficio di revisione a completare la verifica ordinaria di una fondazione d’investimento e a effettuare una verifica più minuziosa. Per questo l’autorità di vigilanza può segnatamente esigere che il rapporto di verifica dell’ufficio di revisione si esprima anche su regolamenti d’organizzazione speciali (art. 15), sui contratti importanti (art. 7 cpv. 4) e sul sistema di elaborazione elettronica dei dati, e indichi se l’organizzazione sembra essere sufficiente per la fondazione in questione (art. 6 cpv. 2), se i compiti dei responsabili delle decisioni sono disciplinati in modo sufficiente e con la chiarezza (art. 15 cpv. 2 e 3) necessaria ed escludere conflitti di competenze, sono predisposti meccanismi di controllo sufficienti (art. 10 cpv. 3) e se i contratti importanti e i regolamenti speciali sono conformi allo statuto e al regolamento e alle restanti prescrizioni legali. Secondo l’ultimo periodo del capoverso 5, l’autorità di vigilanza esamina d’ufficio, nei limiti del proprio potere d’apprezzamento, se, visto il rapporto di revisione, alla luce dell’articolo 62 LPP debba procedere a una propria verifica, eventualmente anche solo puntuale, dell’organizzazione particolareggiata inclusi i relativi

42/72 Rapporto esplicativo per la consultazione