Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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quorum e sulle modalità di nomina e di voto; disposizioni sull’acquisizione, sul riscatto e sulla formazione del prezzo delle quote; disposizioni sul calcolo del valore netto di inventario dei gruppi d’investimento e dei diritti e sui momenti del calcolo; disposizioni concernenti la composizione, la nomina, la durata del mandato e i compiti fondamentali del consiglio di fondazione, la nomina del presidente e la durata del suo mandato, la frequenza delle convocazioni delle sedute e il diritto di convocarle, il quorum e le modalità di voto; disposizioni sulla nomina dell’ufficio di revisione, sulla durata del suo mandato, sui suoi requisiti e sui suoi compiti; una disposizione sull’anno contabile; l’indicazione dell’autorità di vigilanza; disposizioni sugli obblighi d’informazione e di rispondere alle richieste d’informazione; disposizioni sull’esercizio dei diritti di azionista nonché disposizioni riguardanti lo scioglimento e la fusione della fondazione.

Il legislatore ha rinunciato in prospettiva dei futuri sviluppi a un’enumerazione esaustiva di tutte le fattispecie che è necessario disciplinare e ha preferito una formulazione astratta per il capoverso 1. In particolare anche nell’interesse degli investitori (informazione e certezza del diritto), nel capoverso 2 si autorizza l’autorità di vigilanza a rendere obbligatoria la disciplina di materie che nell’atto costitutivo sono state tralasciate. La necessità imperativa di un disciplinamento ulteriore può risultare ad esempio nel contesto dell’adozione di nuove prescrizioni legali. A dipendenza dell’importanza di una materia, l’autorità di vigilanza può imporre che essa venga disciplinata nello statuto (con proposta di modifica dello statuto e corrispondente decisione dell’autorità di vigilanza) o nel regolamento.

I settori che devono necessariamente essere disciplinati ai sensi del capoverso 1 sono di varia importanza. Secondo la prassi attuale, i settori (il cui disciplinamento può essere delegato) di cui al capoverso 3 possono essere disciplinati da qualche parte nell’atto costitutivo della fondazione. In realtà questi settori sono spesso disciplinati in regolamenti speciali piuttosto che nello statuto o nel regolamento della fondazione. Questa osservazione vale soprattutto per il disciplinamento degli investimenti o dell’organizzazione particolareggiata. Se la competenza regolatoria viene delegata al consiglio di fondazione, questo è addirittura tenuto a iscrivere le norme in un regolamento speciale (cpv. 4). L’assemblea degli investitori, invece, se procede autonomamente all’emanazione di queste norme, è libera di decidere se iscriverle nello statuto, nel regolamento della fondazione o in un regolamento speciale. Tutti gli altri settori sopraelencati sono oggi disciplinati perlomeno a livello del regolamento della fondazione. L’iscrizione nello statuto risulta in parte imperativamente dagli articoli 80 e seguenti del Codice civile. L’investitore deve sapere di poter trovare i parametri principali della fondazione nello statuto e nel regolamento della fondazione. Questi sono in genere i primi documenti consultati. In virtù del capoverso 3, per garantire la trasparenza l’autorità di vigilanza può obbligare le fondazioni a iscrivere queste norme nel regolamento della fondazione.

In virtù del capoverso 2, per garantire la certezza del diritto e la trasparenza l’autorità di vigilanza può, nei limiti del proprio potere d’apprezzamento, obbligare una fondazione a migliorare una determinata regolamentazione. Oltre all’esempio già citato, tale misura si impone tra l’altro quando un atto regolatore della fondazione presenta un grado di dettaglio insufficiente, una densità normativa spropositata, un disciplinamento lacunoso, una struttura confusa, norme contraddittorie, formulazioni e titoli fuorvianti.

Il capoverso 3 consente all’assemblea degli investitori (o al fondatore al momento della fondazione) di delegare al consiglio di fondazione, per mezzo di una corrispondente delega statutaria, l’emanazione di determinate norme che di per sé dovrebbero essere emanate dall’assemblea stessa (o dal fondatore). Si tratta di materie che l’assemblea degli investitori potrebbe disciplinare in qualsiasi atto regolatore (statuto, regolamento o

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