Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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della fondazione d’investimento» ai sensi dell’articolo 53h capoverso 2 LPP, i quali devono essere elencati nei particolari. Questi compiti comprendono tra l’altro le decisioni strategiche e di politica commerciale, la conclusione di contratti importanti (p. es. con le persone incaricate della gestione, i gestori patrimoniali, la banca depositaria, i periti incaricati delle stime), l’esercizio delle competenze regolatorie (ai sensi dell’art. 13 cpv. 3), la disciplina dei diritti di firma, le funzioni di controllo importanti e la rappresentanza esterna della fondazione, eccetera.

Ma la disciplina dell’organizzazione particolareggiata consiste per prima cosa nel delimitare i compiti esercitati dal consiglio di fondazione stesso e quelli delegati a terzi, compreso il relativo controllo. Devono dunque essere elencati in modo specifico i compiti concreti del consiglio di fondazione, dei suoi comitati e delle sue commissioni e di altri delegati, in particolare i compiti delle persone incaricate della gestione. Nel capoverso 2, per «persone incaricate della gestione» («Funktionsträger») si intendono anzitutto il consiglio di fondazione stesso e i suoi delegati, ma si possono immaginare anche altre persone incaricate della gestione, che pur rispondendo al consiglio di fondazione in quanto organo esecutivo supremo, non esercitano poteri delegati dal consiglio di fondazione bensì attribuiti loro dal fondatore o dall’assemblea degli investitori nello statuto o nel regolamento della fondazione. In pratica, ad esempio, sono talvolta già previsti comitati d’investimento nello statuto o nel regolamento della fondazione.

Secondo il capoverso 2, nell’organizzazione particolareggiata devono essere disciplinate in modo chiaro e sufficiente i diritti e gli obblighi di tutte le persone incaricate della gestione, nonché il controllo delle stesse. A tale riguardo vanno dunque predisposti meccanismi di controllo sufficienti e assegnare in modo inequivocabile i compiti di sorveglianza. L’organizzazione deve disciplinare i compiti delle singole persone incaricate della gestione in modo da evitare l’insorgere di conflitti di competenza negativi o positi-

vi. Questo presuppone l’esistenza di un’enumerazione adeguatamente dettagliata dei vari compiti e chiare delimitazioni.

Art. 16 Disciplina degli emolumenti e delle spese

La relativa disciplina, spesso emanata sottoforma di regolamento degli emolumenti e delle spese, deve menzionare tutte le spese dirette imputate al gruppo d’investimento. Deve descrivere in modo sufficiente la riscossione degli emolumenti, e segnatamente l’ammontare, i fattori di costo e le modalità di fissazione (cpv. 2). La trasparenza su spese ed emolumenti generata dalla disciplina ha rango prioritario, poiché gli emolumenti rappresentano un aggravio fondamentale per la performance degli investimenti. Se gli emolumenti riscossi non coprono tutti i costi imputati ai gruppi d’investimento, le altre spese conteggiate oltre agli emolumenti devono essere menzionate in modo specifico in un regolamento (cpv. 1). Queste spese, che non sempre fanno parte degli emolumenti, comprendono spesso ad esempio le spese di transazione, le spese per determinati mandati, le commissioni di distribuzione e di servizio, eccetera. Le spese devono peraltro essere esposte nel conto annuale conformemente all’articolo 38 capoversi 5 a 7.

È possibile riscuotere dagli investitori un emolumento in funzione del volume, ad esempio rimborsando emolumenti agli investitori impegnati in un gruppo d’investimento con un determinato importo minimo per un certo periodo di tempo. In tal caso, le tariffe in funzione del volume e i criteri di distinzione determinanti per la classificazione degli investitori nelle diverse categorie tariffarie dovrebbero essere indicati (p. es. il periodo di tempo durante il quale deve essere impegnato un determinato volume per investitore, le tariffe con il corrispondente volume minimo, e così via). In caso contrario l’autorità di vigilanza potrebbe intervenire (art. 13 cpv. 2). Sulla questione della parità di trattamento si rimanda al commento all’articolo 2 capoverso 3.

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