Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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Devono essere disciplinate in modo chiaro anche le commissioni di spesa e di riscatto determinanti per la formazione del prezzo (art. 18 cpv. 1). Spesso si parla in luogo e vece semplicemente di spese (medie) . I fattori di costo determinanti e l’ammontare delle commissioni devono essere evidenti.

Art. 17 Esame preliminare

Il capoverso 1 prescrive imperativamente alle fondazioni di accertare in via preliminare presso l’autorità di vigilanza, nell’ambito della procedura organizzativa per l’emanazione o la modifica di disposizioni della fondazione da sottoporre all’assemblea degli investitori (art. 4 cpv. 1 lett. a e b), se le modifiche previste dal consiglio di fondazione sono compatibili con il diritto e se l’autorità di vigilanza approverebbe una proposta di modifica dello statuto eventualmente presentata dall’assemblea degli investitori. Questa esigenza procedurale è intesa a evitare che l’assemblea degli investitori si pronunci su proposte di modifica dello statuto o di regolamenti (vale a dire dei regolamenti della fondazione e delle direttive di investimento la cui emanazione non è stata delegata al consiglio di fondazione in base all’art. 13 cpv. 3) col timore che un anno dopo il consiglio di fondazione debba dichiarare nulle le modifiche adottate a causa di obiezioni da parte dell’autorità di vigilanza. Questo nuocerebbe alla considerazione di cui gode il consiglio di fondazione o l’autorità di vigilanza.

Secondo l’articolo 53k lettera d LPP l’ordinanza deve disciplinare in particolare gli investimenti. La disposizione autorizza il legislatore a definire le condizioni d’investimento, siano esse di natura sostanziale o formale. Fondandosi su questo articolo, l’ordinanza esige, per proteggere gli investitori e garantire l’emanazione di direttive di investimento sufficienti e conformi al diritto per determinati gruppi d’investimento, un esame preliminare di tali direttive, anche se queste non devono essere sottoposte all’assemblea degli investitori. Si tratta di un’esigenza organizzativa posta alla procedura per il lancio di determinati gruppi d’investimento e in caso di modifica delle relative direttive. Vanno sottoposte all’autorità di vigilanza anche eventuali disposizioni d’esecuzione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2. Si tratta spesso di prodotti nel settore degli investimenti alternativi, caratterizzati da una struttura d’investimento complessa e da rischi elevati. Vale lo stesso principio anche per gli investimenti in immobili all’estero. In questo caso occorre a maggior ragione esaminare in via preliminare se le prescrizioni legali sono rispettate e pertanto i rischi rimangono contenuti. Spesso questi investimenti sono anche difficili da liquidare, in particolare a causa delle immobilizzazioni a lungo termine. Questi fattori sono d’impedimento a una rapida successiva rettifica. Se rinuncia all’esame preliminare, l’autorità di vigilanza ne informa la fondazione entro un mese.

L’autorità di vigilanza può assoggettare all’esame preliminare altri gruppi di investimento (cpv. 3), in quanto si tratti di prodotti con una struttura d’investimento complessa o di investimenti difficilmente liquidabili. Detti criteri sono applicabili alternativamente. L’autorità di vigilanza può dunque assoggettare all’esame preliminare un tipo di prodotto soltanto perché presenta una struttura d’investimento complessa. Tanto più che in questi casi anche i rischi sono spesso elevati. Ma la regola ha in vista in primo luogo gruppi d’investimento che rappresentano veri e propri prodotti strutturati. L’autorità di vigilanza comunica in forma appropriata alle fondazioni le relative esigenze di esame preliminare. Da questo profilo ci si aspetta come minimo una pubblicazione nel sito internet dell’autorità di vigilanza.

L’eventuale rinuncia all’esame preliminare (cpv. 4) non significa una rinuncia a un successivo esame sostanziale da parte dell’autorità di vigilanza. La rinuncia all’esame preliminare può avvenire ad esempio per i fondi evidentemente simili o identici di una fon-

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