Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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Il capoverso 2 specifica la condizione alla quale una filiale può essere ammessa nel patrimonio di base:

la lettera b esige in particolare che l’assemblea degli investitori abbia approvato la partecipazione alla società in questione (si intende una partecipazione del 100% come proprietaria unica ai sensi del cpv. 1); è quindi compreso anche il caso della costituzione di una società;

la lettera c esige inoltre che gli affari importanti della filiale sottostiano all’approvazione dell’assemblea degli investitori; destinatario di questa disposizione è il consiglio di fondazione, che deve provvedere affinché gli affari in questione vengano sottoposti all’assemblea degli investitori. Per affari importanti si intendono in particolare gli affari di vasta portata finanziaria o strategica o che implicano il rischio di conflitti di interessi; secondo la lettera d, l’impresa deve servire in primo luogo alla realizzazione dello scopo previsto all’articolo 53g capoverso 1 LPP, vale a dire alla gestione e amministrazione dei gruppi d’investimento. Questa attività deve costituire almeno i due terzi della cifra d’affari della filiale. Tale prescrizione serve anche a limitare eventuali rischi legati a mandati affidati a terzi;

secondo la lettera e, il rapporto contrattuale con la filiale è retto dall’articolo 7 capoverso 4. A questo riguardo va tenuto conto anche dell’articolo 17 capoverso 4 lettera b, quantunque vi siano filiali nel patrimonio di base soprattutto nelle fondazioni d’investimento immobiliare;

la lettera f esige che la direzione della filiale sia sottoposta a un sufficiente controllo da parte della fondazione. Questo controllo è già prescritto in caso di aggiudicazione di mandati dall’articolo 7 capoverso 3. Ma per evitare danni, il controllo deve essere garantito anche sui terzi nell’ambito della direzione della filiale;

alla lettera g si specifica che una filiale non può detenere partecipazioni in nessun genere di società. Ne consegue in particolare che non sono ammesse neppure sottofiliali. Questa disposizione serve proprio a scongiurare i rischi impliciti nelle strutture societarie intricate e la mancanza di trasparenza che ne deriva;

la lettera i limita l’attività delle filiali all’amministrazione degli averi di previdenza, poiché le fondazioni d’investimento sono istituzioni ausiliarie della previdenza professionale. In virtù delle lettere g e h, le filiali devono rimanere mere fornitrici di servizi occupandosi dell’amministrazione del capitale di previdenza.

Il capoverso 3 è un’emanazione dello stretto legame esistente tra la fondazione e le sue filiali. Per proteggere il patrimonio di base e la fondazione stessa, l’autorità di vigilanza deve poter ottenere informazioni o documenti utili anche dalle filiali. La fondazione deve facilitare l’accesso dell’autorità a tali informazioni e documenti.

Art. 25 Partecipazioni nel patrimonio di base

Il capoverso 1 consente alle fondazioni d’investimento di partecipare, in deroga all’articolo 23 in combinato disposto con l’articolo 53 capoverso 1 lettera d OPP 2, a società anonime non quotate in borsa con sede in Svizzera, ponendo tuttavia come condizione che più fondazioni d’investimento si uniscano a tal fine e possiedano e controllino congiuntamente la società non quotata. Ciascuna fondazione deve detenere una partecipazione almeno del 20 per cento (art. 665a CO per analogia), e quindi esercitare su di essa un influsso determinante. In caso contrario si tratterebbe di un mero investimento, escluso in virtù dell’articolo 28.

Analogamente a quanto previsto all’articolo 24 capoverso 2 lettere b e c, l’assemblea degli investitori di ciascuna fondazione deve approvare la partecipazione alla società e gli affari importanti della stessa (cpv. 2).

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