Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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perlopiù da gruppi private equity per i quali deve essere pubblicato un prospetto in virtù dell’articolo 37 capoverso 2.
Il capoverso 3 protegge, nel caso dei gruppi d’investimento chiusi, gli investitori già impegnati da un aumento di capitale per emissione di nuove quote a terzi, la quale potrebbe comportare il pericolo di una diluizione dell’incremento di valore.
Il capoverso 5 riconosce alla fondazione la possibilità di differire il riscatto di quote. Anche questa prescrizione concerne soprattutto i fondi d’investimento poco liquidi. Il prezzo di riscatto deve essere determinato sulla base del patrimonio netto dei gruppi d’investimento allo scadere della dilazione, e quindi del valore netto d’inventario per quota a quella data (cpv. 7).
Sezione 9: Impiego del patrimonio di base
Art. 22 Finalità d’impiego
Il capitale di dotazione ai sensi del capoverso 2 deve poter essere impiegato, segnatamente nella fase iniziale, anche come capitale d’esercizio per l’avvio della fondazione. Ma dopo la fase di costituzione, la fondazione deve possedere e mantenere un patrimonio di base (capitale di dotazione più relativi redditi ed eventuali ulteriori dotazioni di capitale) corrispondente come minimo all’ammontare di CHF 100'000.- prescritto dall’articolo 12 OPP 1.
Art. 23 Investimento del patrimonio di base
L’investimento del patrimonio di base è retto dagli articoli 53 e seguenti OPP 2. Secondo il Tribunale federale stesso, queste prescrizioni tutelano i principi di certezza, redditività, liquidità, ripartizione dei rischi e mantenimento del valore (DTF 124 III 97seg., consid. 2 e riferimenti). Il consiglio di fondazione o le persone incaricate della gestione devono rispettare questi limiti nell’investire il patrimonio di base. Sono fatte salve le disposizioni speciali di cui agli articoli 24 e seguente.
Considerata la chiarezza delle prescrizioni contenute agli articoli 22 e seguenti, non risulta che la fondazione sia obbligata a emanare disposizioni sull’impiego del patrimonio di base.
Art. 24 Filiali nel patrimonio di base
Il capoverso 1 fornisce una definizione legale del concetto di filiale ai sensi dell’ordinanza. Non è richiesta una semplice maggioranza del capitale e dei voti, bensì la proprietà esclusiva.
Ovviamente la società di cui la fondazione è unica proprietaria non è quotata, e deroga quindi alle disposizioni dell’articolo 23, in quanto in contrasto con l’articolo 53 capoverso 1 lettera d OPP 2. Tuttavia, le filiali sono consentite in virtù dell’articolo 24 come lex specialis. Oggi troviamo filiali soprattutto nelle fondazioni d’investimento immobiliare. L’ammissibilità e il genere di attività sono da tempo oggetto di discussione. L’ordinanza fornisce l’occasione di sgomberare il campo dalle sussistenti incertezze giuridiche e di prevenire eventuali rischi (grandi rischi, responsabilità della fondazione, conflitti di interessi, gerarchizzazioni intricate ecc.). Si è rinunciato a un divieto generale poiché i dividendi che affluiscono dalle filiali e le vantaggiose economie di scala derivanti dall’incremento del capitale gestito presso la filiale mediante mandati esterni potrebbero comportare una riduzione dei costi per gli investitori della fondazione. Se le filiali fossero state escluse avrebbe inoltre dovuto essere risolta la questione di sapere chi le avrebbe rilevate, per non doverle liquidare, trattandosi di società di gestione della fondazione.
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