Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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Art. 19 Impegni all’investimento
In virtù dell’articolo 19, la fondazione può prevedere la possibilità, per l’acquisto di quote, di accettare impegni vincolanti al versamento di un importo fisso. Dato che l’impegno d’investimento rappresenta una tappa preliminare all’acquisto di quote, deve anch’esso essere disciplinato, conformemente all’articolo 18 capoverso 1, nel regolamento o nello statuto. Il vantaggio dell’impegno d’investimento è rappresentato dal fatto che consente alla fondazione di disporre rapidamente al momento opportuno di risorse sufficienti per procedere a un acquisto e agli investitori di non dover investire subito nell’acquisto di quote denaro che la fondazione in assenza di opportunità d’acquisto adeguate manterrebbe liquido e quindi avrebbe una scarsa redditività. Questi impegni all’investimento da parte degli investitori si riscontrano spesso nei gruppi d’investimento immobiliare e nel settore dei private equity. Il disciplinamento nello statuto o nel regolamento deve definire chiaramente i diritti e gli obblighi risultanti dagli impegni all’investimento per gli investitori e per la fondazione. L’autorità di vigilanza deve avere la possibilità di imporre condizioni di contenuto per quanto riguarda il disciplinamento degli impegni all’investimento, ad esempio riguardo al rispetto del pari trattamento (art. 2 cpv. 3) degli investitori che rilasciano tali impegni. Va detto che secondo la prassi sinora seguita, l’autorità di vigilanza ha ritenuto soddisfatto il principio della parità di trattamento quando i regolamenti della fondazione prevedevano che gli impegni all’investimento dovevano essere approvati dal consiglio di fondazione e che quest’ultimo era libero di accettare o non accettare impegni all’investimento nei confronti dei singoli investitori.
Art. 20 Conferimenti in natura
Oltre alla corresponsione in contanti del prezzo di emissione, l’articolo 20 ammette, per l’acquisto di quote, anche conferimenti in natura e ne disciplina le relative condizioni. La fondazione registra tutti i conferimenti in natura e presenta rapporto all’ufficio di revisione (cpv. 3), il quale ne verifica la corretta esecuzione conformemente all’articolo 10 capoversi 1 e 2 (rispetto delle prescrizioni legali, in particolare corretta valutazione e assegnazione delle quote).
Art. 21 Restrizioni all’emissione e al riscatto di quote
Il capoverso 1 concerne in particolare i gruppi d’investimento nel settore immobiliare nell’eventualità in cui vi fossero insufficienti possibilità di investimento. Queste restrizioni dovrebbero figurare nell’allegato al conto annuale ed essere motivate.
Secondo il capoverso 2 può essere inoltre prevista, con il previo consenso dell’autorità di vigilanza, l’emissione di gruppi d’investimento chiusi (vale a dire senza possibilità di riscatto) con investimenti poco liquidi; si pensa ad esempio a determinati gruppi d’investimento nel settore dei private equity. Deve inoltre essere data la possibilità di prevedere un termine di detenzione (cpv. 4). Si può ad esempio immaginare la creazione di un portafoglio nel settore degli investimenti illiquidi o con importanti conferimenti in natura da parte di pochi investitori originari. L’adeguatezza del termine di detenzione deve essere valutata caso per caso. Il consenso dell’autorità di vigilanza deve essere espresso nell’ambito dell’esame preliminare delle proposte di modifica del regolamento di fondazione (art. 17).
In caso di chiusura di un gruppo d’investimento ai sensi del capoverso 2 deve essere pubblicato un prospetto. L’obbligo di pubblicare un prospetto è in particolare giustificato dal fatto che si tratta di uno dei pochi casi in cui un gruppo d’investimento deve essere qualificato come investimento esteso ai sensi dell’articolo 50 capoverso 4 OPP 2, poiché non soddisfa più l’articolo 56 capoverso 2 lettera b OPP 2 in quanto le quote non possono essere riscattate. L’investitore deve essere reso attento in modo specifico a questo aspetto in un prospetto. Del resto, i gruppi d’investimento chiusi sono costituiti
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