Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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dazione d’investimento se uno dei fondi è già stato verificato. Secondo l’articolo 37 capoverso 4, oltre alle direttive d’investimento la fondazione deve trasmettere all’autorità di vigilanza anche il prospetto determinante. Come esposto nel commento a detta disposizione, essa non comporta alcun obbligo di esame riguardo a tali documenti.
L’esame preliminare si conclude con un attestato di verifica (cpv. 6). L’attestato può essere rilasciato in semplice forma scritta oppure, segnatamente nel caso in cui sussistono tesi giuridiche manifestamente divergenti tra l’autorità di vigilanza e la fondazione, in forma di decisione formale. Il lancio di un gruppo d’investimento può avvenire soltanto una volta conclusa la procedura di esame preliminare. Se l’attestato di verifica è rilasciato sottoforma di decisione formale, il lancio può quindi avvenire soltanto dopo la crescita in giudicato della decisione, rispettivamente, se la decisione è impugnata, al termine di un’eventuale procedura di ricorso.
Le prescrizioni adeguate conformemente ai risultati dell’esame preliminare devono essere sottoposte all’autorità di vigilanza dopo la messa in vigore o il lancio del prodotto, affinché l’autorità di vigilanza possa mettere a riscontro le prescrizioni con l’attestato di verifica.
Sezione 8: Quote
Art. 18 Disposizioni generali
Le quote non sono titoli di credito e non hanno un valore nominale. Sono meri crediti scritturali, ma garantiscono all’investitore il diritto a una frazione corrispondente del patrimonio netto del gruppo d’investimento in cui ha investito e del relativo reddito. L’articolo 18 definisce al capoverso 1 le esigenze di contenuto poste al disciplinamento di queste quote. Occorre disciplinare ad esempio il calcolo del valore di una quota di un gruppo d’investimento o di una tranche (se il gruppo è suddiviso in più tranche) e definire chi stabilisce l’ammontare di una quota al momento dell’emissione originaria di un gruppo d’investimento. Lo statuto o il regolamento della fondazione devono inoltre specificare le condizioni applicabili all’acquisto di una quota e quindi le modalità di sottoscrizione e in particolare i termini di preannuncio (chiusura della sottoscrizione) e le date di emissione. Quanto detto vale per analogia anche per le modalità di riscatto delle quote (termine di detenzione, termini di disdetta, date di riscatto ecc.). Lo statuto deve inoltre garantire trasparenza sulla formazione del prezzo (p. es. prezzo di emissione per quota al valore netto di inventario oppure più commissione di emissione oppure secondo il metodo denominato «Swinging Single Pricing», e così via). Riguardo a date e termini, il capoverso 1 può considerarsi rispettato se il regolamento stesso specifica almeno i termini e le scadenze determinanti per la sottoscrizione o il riscatto oppure vi accenna e lascia espressamente al consiglio di fondazione il compito di fissarli. Il consiglio di fondazione deve provvedere affinché le modalità di sottoscrizione e riscatto siano pubblicate in forma adeguata (art. 65a LPP per analogia; p. es. nel proprio sito web e in un eventuale prospetto). In caso contrario l’autorità di vigilanza può ordinare alla fondazione di procedere alla pubblicazione (art. 62a cpv. 2 LPP).
Il capoverso 2 specifica che le quote devono essere acquistate nell’ambito dell’emissione da parte della fondazione d’investimento e che non sono liberamente negoziabili. Questa regola vale anche per l’alienazione. Secondo il capoverso 2 la fondazione può però permettere a un investitore, alle condizioni menzionate, di cedere le proprie quote ad altri investitori, e quindi non a qualsiasi terzo.
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