Rapporto esplicativo

Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine

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Sezione 10: Investimenti nel patrimonio d’investimento

Sinora, la disposizione determinante per l’investimento degli averi di previdenza delle fondazioni d’investimento era l’articolo 59 OPP 2, entrato in vigore il 1° gennaio 2009. In seguito l’attività d’investimento di queste fondazioni, in quanto istituzioni ausiliarie della previdenza professionale, è stata assoggettata all’applicazione analogica delle disposizioni sugli investimenti previste agli articoli 49 e seguenti OPP 2. Secondo l’articolo 59 capoverso 2 OPP 2, l’autorità di vigilanza può certo concedere deroghe, ma questa disposizione non ha permesso una liberalizzazione su vasta scala, ad esempio dal punto di vista della diversificazione. Il legislatore voleva inoltre che per l’«applicazione analogica» ci si riferisse alla prassi collaudata seguita in precedenza (Mitteilungen über die berufliche Vorsorge/Bulletin de la prévoyance professionnelle, no 108 cap. 2.10), dedotta dalle disposizioni dell’OPP 2 in materia di investimenti in combinazione con l’articolo 4b OPP 1. La funzione della fondazione d’investimento come istituzione ausiliaria della previdenza professionale è stata ribadita anche alle Camere federali. Si è persino presupposto che gli investimenti dovessero essere impostati in base alle disposizioni dell’OPP 2 in materia di investimenti. All’articolo 53k lettera d LPP, il legislatore incarica l’autore dell’ordinanza di emanare una regolamentazione sugli investimenti di queste istituzioni ausiliarie per l’investimento degli averi della previdenza professionale. Dato quanto precede, tale regolamentazione deve basarsi sulle prescrizioni dell’OPP 2 in materia di investimenti. Rispetto ad altri investimenti collettivi di capitale, le fondazioni d’investimento rappresentano un valore aggiunto per le attività d’investimento degli istituti di previdenza. Esse facilitano le attività d’investimento degli istituti di previdenza che agiscono nell’ambito delle disposizioni in materia di investimenti previste agli articoli 53 e seguenti OPP 2. Il riferimento alle prescrizioni dell’OPP 2 contribuisce anche alla riduzione dei rischi e al contenimento delle perdite. In questo scenario, e nell’interesse della certezza del diritto, nel caso presente è stata adottata una regolamentazione che si ispira alle prescrizioni in materia di investimenti previste nell’OPP 2.

Art. 26 Disposizioni generali

Dato il carattere di istituzione ausiliaria per gli investimenti delle fondazioni d’investimento, la clausola generale di cui al capoverso 1 fa riferimento alle disposizioni dell’OPP 2 in materia di investimenti. Fatte salve diverse disposizioni (complementari o contrarie) della presente ordinanza, gli investimenti di tutti i gruppi d’investimento delle fondazioni d’investimento sono retti per analogia dagli articoli 49 e seguenti OPP 2, eccezion fatta per l’articolo 50 capoversi 2 e 4 seg. OPP 2. Questi ultimi sono stati dichiarati inapplicabili in quanto le fondazioni d’investimento non hanno una riserva matematica/capacità di rischio. Sono considerati investimenti nel patrimonio d’investimento ai sensi del capoverso 1 anche le filiali ammesse conformemente agli articoli 32 e seguente. Per quanto riguarda l’articolo 50 OPP 2, la clausola generale attua i principi generali d’investimento.

Di conseguenza il capoverso 1 sancisce in particolare anche il principio dell’obbligo di diligenza nell’attività di investimento. Tale obbligo comprende in particolare anche gli obblighi di due diligence nel scegliere, sorvegliare e cedere gli investimenti. A titolo illustrativo si possono citare alcuni esempi nel settore delle obbligazioni (gruppi di investimento obbligazionari o quota obbligazionaria di gruppi misti): per un investimento diligente occorre tener conto della liquidità del mercato nella scelta delle obbligazioni. Normalmente l’investitore si aspetta titoli corrispondenti (titoli di Stato e obbligazioni societarie o di organizzazioni internazionali). L’obbligo di diligenza comprende indubbiamente anche la considerazione della solvibilità dei debitori, che per la valutazione ci si basi su un’agenzia di rating riconosciuta e soltanto a titolo sostitutivo su un rating bancario. Nelle direttive bisogna pertanto prescrivere anche un rating minimo (tranne

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