Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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nei gruppi d’investimento obbligazionari con tasso puramente passivo o dichiarati come gruppo High Yield Bonds). Se le direttive non prescrivono un rating minimo per le obbligazioni investment grade e un gruppo di investimento non è incentrato sugli High Yield Bonds, la quota di obbligazioni non investment grade dovrebbe rappresentare soltanto una fetta marginale della parte costituita da obbligazioni.
Un investimento diligente comprende investimenti in crediti garantiti, cartelle ipotecarie svizzere a parte, soltanto se si conosce l’obbligato e se la fondazione è certa di poter valutare la solvibilità del debitore e la garanzia. È inoltre lecito dubitare, in considerazione dell’obbligo di diligenza e delle esperienze maturate nell’ambito della crisi finanziaria di fine decennio, che si possano ammettere investimenti ad esempio in crediti ristrutturati (p. es. Collateralized Debt Obligations), poiché spesso questi non sono espressi in un importo fisso (non hanno una somma di riscatto fissa).
Il capoverso 1 esige inoltre, in considerazione in particolare dell’articolo 50 capoverso 3 OPP 2, che i gruppi d’investimento vengano adeguatamente diversificati. Questo principio è fondamentale per la limitazione dei rischi legati agli investimenti. Il principio di un’adeguata diversificazione dei rischi va rispettato in tutti i settori che presentano dei rischi e le direttive d’investimento devono essere strutturate di conseguenza. Persino il rispetto dei limiti superiori per le singole posizioni non esime, come specificato espressamente all’articolo 50 capoverso 6 OPP 2, dall’obbligo di rispettare la regola di diligenza e di diversificazione degli investimenti. L’esaurimento dei limiti massimi delle singole posizioni deve appunto rappresentare soltanto l’eccezione e non la regola.
Il capoverso 2 limita il principio di diversificazione circoscrivendone l’applicazione solamente all’interno dell’universo d’investimento di un determinato gruppo d’investimento. Di conseguenza i gruppi d’investimento possono anche essere costituiti da prodotti di nicchia. I prodotti di nicchia con raggio d’azione molto ristretto sono costituiti soprattutto da gruppi d’investimento incentrati su un determinato Paese (estero) o su una determinata branca (p. es. industria farmaceutica, tecnologia ecc.). Benché rappresentino un’eccezione, questi gruppi d’investimento non devono essere vietati. La diversificazione degli investimenti deve in questi casi limitare almeno il rischio non sistematico (specifico dell’investimento o della singola impresa), mentre l’investitore rimane personalmente responsabile della valutazione del rischio di mercato insito nella categoria d’investimento in questione (rischio sistematico). Se la fondazione d’investimento dovesse tener conto di questo aspetto, potrebbe emettere soltanto gruppi d’investimento misti, poiché la riduzione dei rischi di mercato richiederebbe un’ampia diversificazione in diverse categorie d’investimento. Per minimizzare i rischi, nell’ambito del raggio d’azione occorre tuttavia provvedere, nel limite del possibile, a una diversificazione adeguata su diverse regioni e branche e, nel caso dei prestiti obbligazionari, su durate diverse. Nel caso di un gruppo di azioni, ad esempio, bisogna procedere a un’adeguata ripartizione geografica e settoriale degli investimenti, nella misura in cui il raggio d’azione del gruppo d’investimento lo consente. Il range per la ponderazione dei vari continenti (o Paesi) o la distribuzione regionale devono dunque essere indicati nelle direttive (art. 14 cpv. 1), a parte in caso di strategia passiva nella quale la ripartizione risulta dall’indice. Le direttive devono anche prescrivere a grandi linee una ripartizione settoriale.
Il capoverso 3 tiene conto della necessità per gli investitori di poter ammettere o mantenere i gruppi d’investimento (esistenti) orientati a una strategia passiva o a un parametro di riferimento (benchmark) usuale. Si può pensare ad esempio, in caso di superamento del limite d’investimento per debitore previsto all’articolo 54 OPP 2, ai gruppi obbligazionari nei quali un determinato Stato assume una grande importanza nell’indice usuale che serve da benchmark. Attualmente questa costellazione si verifica
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