Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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per le obbligazioni della Confederazione nell’ambito del SBI Domestic Index (sottoindice dello Swiss Bond Index SBI) o per i Notes e i Bonds del Tesoro americano. Secondo il capoverso 3 i gruppi azionari possono ad esempio superare il limite previsto all’articolo 54a OPP 2 se lo SPI o il SMI servono da benchmark, poiché in questi indici alcuni titoli del settore farmaceutico e alimentare assumono attualmente grande rilievo. L’autorità di vigilanza può emanare prescrizioni sulla variabilità del rendimento (tracking error). Nei gruppi d’investimento passivi, il tracking error deve essere soltanto minimo. Normalmente, per i gruppi d’investimento passivi occorre considerare un tracking error dello 0.5 per cento, nei gruppi obbligazionari passivi dello 0.3 per cento. Per i gruppi d’investimento gestiti attivamente, occorre fare in modo che il manager possa sfruttare la propria possibilità di outperformance rispetto al benchmark all’interno di un tracking error ragionevole, ma non si verifichi un superamento eccessivo del limite fissato all’articolo 54a OPP 2. Nei gruppi gestiti attivamente vengono ad aggiungersi le ulteriori esigenze di diversificazione. La strategia passiva impostata esclusivamente sull’indice deve risultare chiaramente dal titolo e dalle direttive, poiché in tal caso, contrariamente a quanto caratterizza i gruppi gestiti attivamente, non rimane praticamente spazio per ulteriori esigenze di diversificazione.
Il capoverso 4 esplicita che il rischio di controparte inerente ai crediti di un debitore di un gruppo d’investimento, vale a dire alla somma di tutti i crediti di ogni genere nei confronti di un determinato debitore, va limitato al massimo al 10 per cento del patrimonio (lordo) per ciascun debitore. Nella somma del totale vanno dunque inclusi in particolare anche i derivati impiegati, oltre alle obbligazioni o ai prestiti obbligazionari «normali». Su questo principio generale prevalgono disposizioni speciali quali il capoverso 3 riguardante le eccezioni al limite per debitore di nei gruppi obbligazionari.
Il capoverso 4 relativizza il capoverso 1, in quanto le deroghe ai sensi dell’articolo 54 capoverso 2 OPP 2 non entrano in considerazione. Visto il capoverso 3, tale relativizzazione non comporta in pratica svantaggi di sorta e sembra addirittura opportuno a fronte dell’articolo 50 capoverso 3 OPP 2. La questione riguarda soprattutto i patrimoni misti.
Il capoverso 5 prescrive alla fondazione di assicurare un’adeguata gestione della liquidità. Per garantire la disponibilità di pagamento (adempimento di obblighi legati al corso degli affari, soddisfazione di domande di riscatto, distribuzione di dividenti ecc.) e per ragioni tattiche («parcheggio» di fondi nell’eventualità di possibilità di investimento insufficienti), il gruppo d’investimento deve mantenere una certa liquidità. La liquidità deve essere mantenuta in entità e forma adeguate. Il mantenimento di contanti in misura considerevolmente superiore rispetto alle esigenze di liquidità normalmente previste per un lungo periodo senza validi motivi sarebbe incompatibile con la strategia d’investimento e le aspettative degli investitori. I gruppi d’investimento che riproducono un indice dovrebbero di principio rimanere totalmente impegnati. Possono essere considerati liquidi gli investimenti che hanno una durata di 12 mesi al massimo. Può trattarsi di averi di cassa o saldi presso banche svizzere di prim’ordine e presso la Posta (conti risparmio e conti correnti o conti pagamento e deposito) e di investimenti nel mercato a pronti (compresi fondi del mercato monetario o portafogli collettivi del mercato monetario). Risulta adeguato anche il mantenimento di liquidità in franchi svizzeri o nella valuta in cui sono operati gli investimenti del gruppo d’investimento in questione.
L’accensione di un credito produce un effetto leva sul patrimonio. Per garantire la sicurezza, conviene fondamentalmente rinunciare ad accendere crediti in rapporto con l’insieme del portafoglio (cpv. 6). L’accensione di crediti a breve scadenza dettati da esigenze tecniche per superare temporanee scarsità di liquidità deve invece essere tollerata. Il divieto di assumere capitali di terzi riguarda anche gli investimenti collettivi detenuti dai gruppi d’investimento. In caso contrario la fondazione potrebbe eludere la
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