Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
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disposizione per mezzo di un fondo d’investimento a monte del gruppo d’investimento. Nella scelta degli investimenti collettivi, la fondazione d’investimento deve pertanto tener conto della loro possibilità di accensione di crediti. Il divieto di accendere crediti si applica anche alle filiali in quanto parte del gruppo, ma fatto salvo l’articolo 33 capoverso 3 (in combinazione con l’art. 31 cpv. 1). Deroghe al capoverso 6 sono previste agli articoli 27 capoverso 7 e 28 capoverso 3.
Il capoverso 7 corrisponde alla prassi attuale e consente alla fondazione di tener meglio conto degli interessi degli investitori in circostanze particolari.
Il capoverso 8 esige, nel caso in cui esistano raccomandazioni tecniche dell’autorità di vigilanza circa l’interpretazione delle disposizioni di cui alla sezione 10 e queste non vengano osservate nell’ambito degli investimenti o nelle direttive di investimento, che il prospetto rinvii a tali raccomandazioni e specifichi le deroghe alle stesse. In sostanza, nelle raccomandazioni tecniche l’autorità di vigilanza fornisce un aiuto interpretativo. Secondo il capoverso 8, una fondazione d’investimento che deroga a tali raccomandazioni deve informare l’investitore nel prospetto circa l’esistenza delle raccomandazioni in questione e dichiarare a quali parti essa deroga. Se presuppone una manifesta violazione del diritto, l’autorità di vigilanza può imporre in qualsiasi momento alla fondazione di eliminare la (supposta) violazione ed eventualmente sottoporre la questione al giudice. Un’eventuale dichiarazione da parte della fondazione ai sensi del capoverso 8 non può sanare uno stato contrario al diritto o la violazione di disposizioni dell’ordinanza: tale dichiarazione serve esclusivamente a informare gli investitori. Dal canto suo, una raccomandazione tecnica dell’autorità di vigilanza serve da aiuto all’interpretazione. Nonostante la denominazione corrente di raccomandazione tecnica, la fondazione non può presupporre che l’autorità vigilanza non consideri vincolanti alcune interpretazioni e cerchi pertanto di imporle. A titolo illustrativo, si pensi ai gruppi d’investimento operanti in settori alternativi. In virtù dell’articolo 26 capoverso 1 (in combinazione con l’art. 50 cpv. 3 OPP 2), questi devono essere adeguatamente diversificati, e quindi li si può qualificare anche come investimenti collettivi ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 OPP 2. In pratica occorrerà definire per interpretazione ciò che si intende con tale espressione. In primo luogo ci si dovrà certamente chiedere quale raggio d’azione risulti ammissibile alla luce dell’articolo 53 capoverso 2 OPP 2 e del capoverso 1 della presente disposizione d’ordinanza (investimento soltanto nelle categorie principali oppure anche in importanti sottocategorie) e come debbano essere definiti i limiti per le singole posizioni. Considerata l’astrattezza della formulazione «investimenti collettivi diversificati» contemplata nell’articolo 53 capoverso 2 OPP 2 per gli investimenti alternativi, si deve presumere che l’autorità di vigilanza emetta una raccomandazione tecnica a questo riguardo dalla quale risulterà concretamente quale genere di gruppi d’investimento possa essere offerto a titolo a se stante nel settore degli investimenti alternativi alla luce dell’articolo 53 capoverso 2 OPP 2 e quali esigenze di diversificazione si impongano a tale riguardo. Se una fondazione d’investimento non rispetta tali criteri nell’emettere un prodotto, in virtù del capoverso 8 essa dovrà informare l’investitore nel prospetto in merito all’esistenza delle raccomandazioni tecniche in questione emanate dall’autorità di vigilanza e indicare quali parti delle raccomandazioni non vengono osservate. Se in considerazione (dell’art. 26 cpv. 1 in combinazione con l’)articolo 50 capoverso 3, rispettivamente dell’articolo 53 capoverso 2 OPP 2 presuppone una violazione del diritto, l’autorità di vigilanza può imporre in qualsiasi momento alla fondazione di eliminare la (supposta) violazione – imponendole dunque di diversificare adeguatamente gli investimenti – ed eventualmente sottoporre la questione al giudice.
Le prescrizioni concrete sugli investimenti possono difficilmente comprendere tutti i tipi di prodotti e sviluppi dei mercati dei capitali. I prodotti innovativi in special modo posso-
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