Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
L’esclusione dell’obbligo di effettuare investimenti suppletivi ai sensi del capoverso 3 non si applica al regolare adempimento degli impegni di versamento quantificati per la partecipazione a fondi d’investimento ai sensi dell’articolo 34 capoverso 1 .
Secondo il capoverso 4, la quota di ciascun investimento non può eccedere il 20 per cento del patrimonio del gruppo di investimento. Specialmente i fondi d’investimento collettivi esteri possono presentare rischi legati all’insufficiente regolamentazione o alla mancanza di assoggettamento a una vigilanza. Questi rischi possono ancora sussistere nonostante il rispetto dell’articolo 56 capoverso 2 OPP 2. Gli investimenti collettivi sottostanti alla vigilanza della FINMA possono invece essere acquistati illimitatamente, come i fondi d’investimento di cui la FINMA autorizza la distribuzione in Svizzera. Lo stesso principio vale anche per i gruppi d’investimento emessi dalle fondazioni d’investimento.
Il capoverso 5 precisa che il ricorso agli investimenti collettivi di capitale non deve pregiudicare il rispetto delle direttive d’investimento o consentire di eluderle. Gli investimenti detenuti in investimenti collettivi devono dunque rispettare non solo l’articolo 53 OPP 2 (art. 56 cpv. 2 lett. a in combinazione con l’art. 53 OPP 2), bensì anche le disposizioni delle direttive di investimento concernenti tipo e qualità degli investimenti. I requisiti di solvibilità definiti nelle direttive per gli investimenti collettivi, ad esempio, sono ugualmente determinanti anche per le obbligazioni comprese negli investimenti collettivi. Il ricorso agli investimenti collettivi non deve nemmeno servire a eludere le disposizioni sui derivati contemplate nell’ordinanza e nelle direttive di investimento, e così via.
Nel calcolo delle limitazioni previste nelle direttive devono essere considerati anche gli investimenti compresi negli investimenti collettivi. Riguardo a una limitazione applicabile a una società, ad esempio, se un’azione è detenuta direttamente nel gruppo d’investimento e contemporaneamente nell’investimento collettivo impegnato, per il rispetto della quota limite fa stato la somma delle due posizioni.
Il ricorso a investimenti collettivi non deve nemmeno diminuire la trasparenza degli investimenti. La trasparenza deve essere almeno sufficiente a garantire il rispetto delle direttive d’investimento. Il rischio di insufficiente trasparenza sussiste spesso in caso di ricorso a fondi di fondi. Gli investimenti non devono ad esempio presentare una struttura intricata con la conseguente mancanza di trasparenza sugli investimenti. Una costellazione del genere può presentarsi, ma non necessariamente, nel caso dei fondi di fondi che investono a loro volta in fondi di fondi. A richiesta dell’autorità di vigilanza/dell’ufficio di revisione, i responsabili della fondazione devono rendere credibile che sono garantiti sia una sufficiente trasparenza nei confronti della fondazione per quanto riguarda il prodotto sia il rispetto delle direttive d’investimento.
Anche il ricorso a fondi di fondi non deve servire a eludere l’ordinanza. Ad esempio gli investimenti collettivi detenuti dai fondi di fondi, vale a dire i singoli fondi, devono essere conformi all’articolo 56 capoverso 2 OPP 2, altrimenti sarebbe eluso (art. 2 cpv. 2 CC) il capoverso 1.
Art. 31 Prestiti di valori mobiliari e operazioni di pensione
Secondo il capoverso 2, una fondazione d’investimento può partecipare a operazioni di pensione soltanto come cessionario (reverse repo). Questo tipo di operazioni non dovrebbero condurre né direttamente né indirettamente (p. es. mediante ulteriori operazioni) a un effetto leva o a vendite a scoperto.
I rischi insiti nel prestito di valori mobiliari devono essere illustrati in modo trasparente all’investitore. L’autorità di vigilanza può subordinare tali prestiti a opportune condizioni, tanto nell’ambito dell’articolo 62a LPP quanto sulla base dell’articolo 35 capoverso 3 o dell’articolo 38 capoverso 8.
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