Rapporto esplicativo
Consultazione 2010/24: Riforma strutturale nella previdenza professionale: modifiche di ordinanze e novella ordinanza sui fondazioni d'investimento · 72 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
immobili abitativi, poiché tale limitazione comporta spesso una riduzione del rischio in periodi di crisi.
Per quanto riguarda la quota in investimenti alternativi, il capoverso 3 introduce una lieve restrizione rispetto all’articolo 26 capoverso 1 in combinazione con l’articolo 53 capoverso 2 OPP 2, disponendo che tali investimenti devono essere operati esclusivamente per il tramite di gruppi d’investimento secondo l’articolo 28 oppure di investimenti collettivi assoggettati alla vigilanza della FINMA. Questa regola aumenta la sicurezza degli investimenti. Sono inoltre ammessi gli investimenti in determinati derivati basati su un ampio indice. Non sono ammessi altri prodotti a parte quelli menzionati, ad esempio un determinato certificato dopo indicazione dell’emittente sulla diversificazione. Non è neppure ammesso il ricorso a futures su indici di materie prime (art. 53 cpv. 2 OPP 2 e contrario).
Irrisolta, e da determinarsi nell’ambito della prassi dell’autorità di vigilanza concernente l’articolo 26 capoverso 1, la questione di sapere a quale percentuale possa corrispondere una categoria (principale) (sul concetto cfr. commento all’art. 28) sulla quota degli investimenti alternativi.
Art. 30 Ricorso a investimenti collettivi
Secondo l’articolo 30 sono ammessi soltanto gli investimenti collettivi di capitale che corrispondono ai criteri definiti all’articolo 56 capoverso 2 OPP 2 e adeguatamente diversificati. L’esigenza di un'adeguata diversificazione si giustifica in quanto gli investimenti collettivi mal diversificati comportano un maggior rischio e non presentano praticamente alcun vantaggio rispetto ai singoli investimenti. Si esita ad ammettere di principio investimenti collettivi mal diversificati anche in considerazione dell’articolo 56 capoverso 4 OPP 2 in combinazione con il capoverso 3.
La disposizione contemplata nel secondo periodo del capoverso 1 si basa sulle esperienze maturate in passato dall’autorità di vigilanza nei segmenti degli investimenti in immobili all’estero e degli investimenti alternativi. Nei gruppi d’investimento in tali settori si ritrovano qua e là investimenti collettivi chiusi e non quotati e che quindi non soddisfano i criteri dell’articolo 56 capoverso 2 lettera b OPP 2 in quanto non sono previste possibilità di riscatto per le quote. Oppure, ad esempio in un gruppo d’investimento nel settore degli hedge fund, non è possibile rispettare l’articolo 53 capoverso 2 OPP 2 e quindi neanche l’articolo 56 capoverso 2 lettera a OPP 2 riguardo ai singoli fondi strategici del gruppo d’investimento, tranne quando – ma non sempre è il caso – tali fondi fossero essi stessi fondi di fondi diversificati ai sensi dell’articolo 53 capoverso 2 OPP
2. Normalmente l’autorità di vigilanza potrebbe autorizzare deroghe in modo da consentire al gruppo d’investimento stesso di rimanere sempre conforme all’OPP 2. La partecipazione a un investimento collettivo chiuso e non quotato, ad esempio, pur essendo in contrasto con l’articolo 56 capoverso 2 OPP 2, non influisce in modo abnorme sulla liquidità del gruppo d’investimento se rappresenta soltanto una quota limitata del gruppo, che pertanto può ancora essere qualificato come gruppo d’investimento ai sensi dell’articolo 56 capoverso 2 OPP 2. L’interpretazione e contrario del secondo periodo del capoverso 1 esclude deroghe al primo periodo dello stesso capoverso per altri segmenti d’investimento.
L’adeguatezza degli obblighi d’informazione ai sensi del capoverso 2 deve essere stabilita in funzione del gruppo d’investimento. La frequenza con cui deve essere comunicato il valore netto d’inventario, ad esempio, dipende anche dalla frequenza alla quale il gruppo d’investimento stesso deve effettuare le valutazioni (e dalla frequenza dell’emissione e del riscatto di quote).
60/72 Rapporto esplicativo per la consultazione