Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
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La durata minima di 3 giorni permette di evitare i costi eccessivi di eventuali pene detentive ancora più brevi77.
Secondo FSFP la sostituzione delle pene detentive con quelle pecuniarie in occasione dell'ultima revisione è stata ingiusta, perché permette ai più abbienti di evitare la detenzione, mentre le persone con mezzi finanziari insufficienti sono costrette a scontare la propria pena detentiva. Travail.Suisse mette in risalto il significato simbolico delle pene detentive.
Secondo UNIL e UNINE, l'eliminazione delle pene detentive di breve durata ha spinto i giudici a pronunciare pene detentive più lunghe. La modifica proposta allenterebbe quindi il sistema sanzionatorio.
Secondo il PS l'eliminazione totale della pena detentiva di breve durata ha prodotto in parte risultati insoddisfacenti, per cui il partito non si oppone alla sua reintroduzione. Tuttavia, ritiene necessaria una valutazione scientifica completa, di maniera che la reintroduzione possa essere strutturata in modo mirato per colmare le lacune riscontrate. La reintroduzione presuppone inoltre l’applicazione contemporanea della sorveglianza elettronica su scala nazionale.
La modifica viene respinta da 9 partecipanti78, secondo i quali l'eliminazione delle pene detentive brevi era l'obiettivo principale della revisione del 2007, per cui andrebbe evitato di fare marcia indietro in maniera precipitosa (Giustizia SH, ASM, simili FSA, Riklin). La convinzione che le pene detentive (brevi) possano dissuadere determinati autori da ulteriori reati e soddisfare meglio il desiderio di rivalsa della comunità – rispetto alle semplici pene pecuniarie – per il momento è da considerarsi una mera speculazione (Giustizia SH, ASM, cfr. anche PCS); del resto, questo avrebbe dovuto valere già nel 1998, mentre il messaggio spiega dettagliatamente proprio il contrario79. Inoltre, ai desideri di rivalsa della società non può essere attribuita un’importanza primaria nell'ambito dell’attuale diritto penale basato sulla colpevolezza (Giustizia SH, ASM). Sembra che il Consiglio federale non sia completamente convinto della reintroduzione della pena detentiva di breve durata, visto che adotta vari provvedimenti per evitarne l'esecuzione. In sostituzione è infatti possibile ricorrere all'esecuzione per giorni, alla semiprigionia, al lavoro di pubblica utilità e alla sorveglianza elettronica (UNILU).
Inoltre, sotto il profilo dello Stato di diritto è particolarmente problematico che per le pene detentive che vanno dai tre giorni ai sei mesi manchi qualsivoglia criterio per infliggere piuttosto una pena pecuniaria (Riklin, simile UNILU). Questo porta a grandi diseguaglianze giuridiche. Le conseguenze sono notevoli quando non è possibile accordare la sospensione condizionale. La modifica va respinta anche tenendo conto dell'interscambiabilità delle sanzioni. Inoltre, nell'ambito delle pene fino a sei mesi prevalgono i decreti d'accusa, incomprensibili agli occhi di molti interessati e spesso fondati su una documentazione lacunosa. Questo modo di concludere i procedimenti presenta la più alta quota di errori giudiziari, circostanza particolarmente grave se le pene detentive saranno inflitte in misura crescente mediante decreti d'accusa (Riklin).
Le pene detentive di breve durata comportano un enorme dispendio amministrativo (PCS). OW, pur ritenendo comprensibile l'esigenza di pronunciare pene detentive anche per reati minori, giudica inappropriata la reintroduzione della pena detentiva brevissima a partire da
77 CP, USAM; CVAM. Per le osservazioni in merito alle conseguenze della revisione sulle finanze cfr. il n. III.12 infra.
78 PCS, Verdi; Giustizia SH; FSA, ASM, UNILU; Riklin, Stratenwerth; certamente anche GDS, secondo cui andrebbe respinta la proposta di abrogare l'art. 41 CP.
79 Stratenwerth. Cfr. anche FSA (le pene detentive brevi sono state ridimensionate consapevolmente, visto che non sono convincenti dal punto di vista della politica criminale) e UNILU. Secondo Stratenwerth, il vero nocciolo della questione non è il ridimensionamento della pena detentiva di breve durata, ma piuttosto l'obbligo di pronunciarla in linea di principio con la condizionale.