Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine

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potrebbe pronunciare una pena pecuniaria, comunque esecutiva, per i reati di lieve entità. In questo modo si verificherebbe proprio la situazione che il Parlamento intendeva disinnescare introducendo la pena pecuniaria con la condizionale, ovvero l’impossibilità di applicare la pena pecuniaria condizionale a tali reati. Per risparmiare l'esecuzione ai rei primari non rimarrebbe altra scelta che pronunciare una pena detentiva di breve durata con la condizionale, sebbene la sua reintroduzione venga motivata proprio con una maggiore incisività, completamente superflua nel caso specifico. Contro l'avamprogetto andrebbero quindi sollevate tutte le obiezioni già fatte valere contro il diritto previgente. Le pene detentive di breve durata ridiventerebbero probabilmente la tipologia di pena prevalente e verrebbero di nuovo applicate numerose strategie per evitarle e ridurre i danni collaterali. Ne conseguirebbe il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, anzi un vero e proprio passo indietro: si ritornerebbe infatti alle tanto criticate carenze sanzionatorie del diritto previgente, cui si aggiungerebbe soltanto la pena detentiva con la condizionale parziale (UNILU).

Anche TPF e CSP criticano che la legge non disciplini il rapporto tra la pena detentiva con la condizionale e la pena pecuniaria senza condizionale, ovvero che non preveda alcun criterio per definire il tipo di pena. Anche BL ritiene che andrebbero introdotti tali criteri, di modo che l'applicazione del diritto non diverga troppo nei singoli Cantoni. Secondo CSP bisognerebbe almeno prevedere di tenere conto degli effetti preventivi generali e speciali. Altrimenti la scelta si fonderebbe soprattutto sul criterio finanziario, ovvero sulla probabilità che la pena pecuniaria possa essere eseguita.

Il TPF teme che l’assenza di criteri ben definiti renda la pena pecuniaria un'eccezione. Anche SG ritiene che, per via del principio di proporzionalità, il giudice sceglierebbe di regola la pena detentiva con la condizionale, visto che è meno gravosa per la posizione giuridica del condannato (simile anche il parere di LU). Inoltre ciò permetterebbe di evitare il complicato computo dell'aliquota giornaliera. Secondo LU la pena pecuniaria continuerà ad applicarsi soltanto nei casi in cui una prognosi negativa richiederebbe una pena detentiva senza condizionale fino a 180 giorni o aliquote giornaliere. In questo caso il giudice dovrebbe poter pronunciare la sanzione più adeguata al caso. Si pone quindi la questione se il condannato, al momento della commutazione della pena detentiva condizionale in una pena detentiva senza condizionale, possa fare domanda di commutazione in una pena pecuniaria senza condizionale.

Alla luce dei casi di violenza domestica, IKAGO e KIFS propongono un nuovo articolo 40 capoverso 2 CP (intendendo probabilmente l'art. 41 cpv. 2 CP)83.

3. Eliminazione del cumulo delle pene in caso di sospensione condizionale (abrogazione degli art. 42 cpv. 4 CP e 36 cpv. 4 CPM)

20 partecipanti alla consultazione respingono l'eliminazione del cumulo delle pene84.

83 È inflitta una pena detentiva se la vittima è: 1. il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o 2. il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione, o 4. un minore che vive nella stessa economia domestica o il figlio dell’autore.

84 BS, FR, GL, JU, LU, NE, SG, SH, SO, SZ, TI, VS, ZG, ZH; KKLJV, CAIS, avocats GE, SSDP, UNILU; Stratenwerth. La modifica viene approvata da 5 partecipanti (cfr. nota a piè di pagina n. 95). 40 non si esprimono concretamente: AG, AI, BL, GE, GR, NW, OW, TG, UR, VD; PCS, PPD, PEV, Verdi, UDC; UCS, CP, FER, USAM, Travail.Suisse; TPF, Giustizia SH; CVAM, GDS, IKAGO, KIFS, CDDGP, prosaj, FSA, ISP, CSDAR, SSDPM, ASM, UNIL, UNINE, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Riklin.