Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine

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Non è chiara la motivazione alla base della riduzione proposta: che le pene detentive da due a tre anni debbano sempre essere eseguite senza condizionale è vero soltanto se viene meno la possibilità della sospensione parziale. Proprio in questa categoria di pene detentive una sospensione parziale servirebbe però a soddisfare eventuali desideri di rivalsa laddove, alla luce di buone prospettive di riabilitazione, non sembrerebbe opportuna un'esecuzione totale della pena (Stratenwerth)100.

Riklin propone di prevedere la sospensione parziale per le pene detentive fino a cinque anni.

NE e ISP rifiutano il concetto stesso di sospensione condizionale, ritenendo contraddittorio che la prognosi legale debba essere favorevole per una parte della pena e negativa per l'altra. L'unico criterio per la sospensione è infatti la prognosi. Anche l'esclusione della liberazione condizionale è problematica. Se dovesse essere mantenuta la sospensione condizionale parziale, l'articolo 44 capoverso 2 CP andrebbe modificato in analogia con l'articolo 87 capoverso 2 CP: «Per la durata del periodo di prova, il giudice ordina di regola un'assistenza riabilitativa. Può inoltre impartire norme di condotta.» (NE). Secondo ISP la pena andrebbe graduata intervenendo sulla durata complessiva della pena detentiva e non pronunciando una sospensione parziale.

Anche il TPF si mostra scettico, affermando che la pena detentiva parzialmente sospesa non si è affermata nella prassi e che la giurisprudenza non è coerente al riguardo. Converrebbe eliminarla del tutto anziché applicarvi lo stesso limite previsto per la sospensione condizionale totale. Non essendovi possibilità di liberazione anticipata, anche presso la KKLJV una minoranza si esprime a favore di una riduzione o di un'eliminazione della sospensione condizionale parziale. Le opinioni sulla riduzione proposta divergono anche in seno alla CAIS.

Per la SSDP non vi sono motivi contrari alla riduzione, sebbene ritenga che sussistano buone ragioni per mantenere il limite massimo: teme infatti che il Tribunale federale infligga pene di due anni per poter pronunciare la sospensione condizionale parziale anche nel caso di reati passibili di pene superiori. Reputa comunque necessario tener conto dei timori secondo i quali la parte della pena da scontare senza condizionale è spesso troppo breve e non riflette la gravità del reato. Nel caso di pene superiori a due anni sospese parzialmente, la parte della pena da scontare senza condizionale deve essere di almeno un anno. Nel caso in cui il limite massimo restasse invariato (3 anni), anche altri partecipanti auspicano che la durata minima della parte senza condizionale venga innalzata a un anno (SH, CAIS, VD) o che la parte con e senza condizionale corrispondano ciascuna alla metà della pena (CAIS).

La modifica è approvata da 18 partecipanti101, i quali considerano corretto che il limite massimo per la sospensione condizionale parziale corrisponda a quello della sospensione condizionale102 e che la sospensione parziale ritorni a essere una misura eccezionale cui ricorrere a fini di prevenzione generale e per soddisfare eventuali desideri di rivalsa103. Le pene de-

conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nell'art. 43 cpv. 1 AP-CP l'espressione «colpa dell'autore» avrebbe dovuto essere sostituita da «necessità di prevenzione speciale».

100 Anche secondo TI le motivazioni addotte nel rapporto esplicativo non sono veramente convincenti e vanno ricondotte alla DTF 134 IV 53. Secondo UNIL e UNINE riguardo all'art. 43 dell’AP non è chiaro quanto segue: se sono soddisfatte le condizioni per la sospensione, la pena va pronunciata con la condizionale; se non sono soddisfatte, è possibile una sospensione parziale. Di conseguenza, la sospensione parziale sarebbe possibile anche nel caso di una prognosi evidentemente negativa? Sarebbero ancora possibili pene inferiori ai due anni senza alcun tipo di sospensione? La disposizione sarebbe opportuna se il giudice potesse applicare liberamente la sospensione, ma una tale interpretazione presupporrebbe una modifica dell'art. 42 CP.

101 BL, GR, LU, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, VS, ZH; CP, FER, USAM; CVAM, CDDGP, SSDP, CSDAR.

102 BL, GR; CP, USAM; CVAM. Cfr. anche SSDP.

103 BL. Le pene detentive fino a due anni, nel caso di prognosi positiva, vanno eseguite con la condizionale, ma per motivi di rivalsa è possibile anche la condizionale parziale. Questa considerazione non si applica alle pene tra i due e i tre anni, sempre eseguibili senza condizionale (OW). Cfr. anche CP, USAM; CVAM; simile SSDP.