Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine

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misura in cui metta a rischio la sicurezza pubblica e non possa far valere rapporti con la Svizzera degni di protezione e prioritari rispetto al pubblico interesse all'allontanamento140. Tuttavia, un'espulsione giudiziaria abbinata a misure terapeutiche comporta per forza di cose difficoltà esecutive. Le misure di cui all'articolo 60 CP sono di per sé applicate in regime aperto. Un'espulsione giudiziaria parallela non avrebbe molto senso. Le misure di cui all'articolo 61 CP sono di regola volte alla conclusione di una formazione professionale, per cui implicano molti contatti con l'esterno. Quanto più tempo passa dall'inizio della misura, tanto più aperto è il regime di esecuzione e tanto più si avvicina il momento dell'espulsione giudiziaria con il conseguente maggiore rischio di evasione. Le misure di cui all'articolo 59 CP, invece, potrebbero sicuramente essere eseguite in un lasso di tempo maggiore, ma anche in questo caso andrebbe allentato il regime di detenzione, in modo da permettere una prognosi accurata in vista della liberazione condizionale (ZH, KKLJV).

Attualmente sussiste il rischio che le autorità migratorie possano disporre soltanto una volta che la procedura penale è conclusa con decisione passata in giudicato e che quindi, in caso di carcere preventivo di lunga durata o di esecuzione anticipata della pena o della misura, al momento della liberazione non sia ancora stata pronunciata una decisione esecutiva motivata fondata sul diritto in materia di stranieri141.

Secondo GR la reintroduzione dell'espulsione giudiziaria implica una revisione della LStr per evitare decisioni doppie. Alla polizia degli stranieri andrebbe di nuovo affidata la competenza di pronunciare l'allontanamento a tempo indeterminato degli stranieri che commettono reati. Nella LStr andrebbe inserita la possibilità di pronunciare un'espulsione immediata, specificando il pertinente motivo di arresto. Inoltre, sarebbe necessario modificare l'articolo 70 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201): indipendentemente dalla possibilità di trasferire il condannato nel Paese di origine, le condizioni di soggiorno andrebbero decise appena inizia l’esecuzione e non soltanto al momento della liberazione. Infatti, è difficile che nel corso dell'esecuzione intervengano cambiamenti rilevanti per la decisione di allontanamento (ZH e KKLJV).

ZH ritiene necessario rivedere la formulazione poco chiara dell'articolo 67c capoverso 3 lettera a AP-CP. Anche il significato dell'articolo 67c capoverso 3 lettera b AP-CP è ritenuto poco chiaro, poiché prevede la possibilità di pronunciare l'espulsione a vita se l'autore commette un nuovo reato all'estero e lì viene condannato a una pena detentiva della durata prevista o a misure ai sensi dell'articolo 61 o 64 CP. Tuttavia, i sistemi giuridici di taluni Paesi di origine divergono molto da quello svizzero. Dal momento che le pene inflitte nei vari Paesi per determinati reati possono essere molto diverse la disposizione è inadeguata e comporta inevitabili disparità di trattamento (ZH, SSDP).

Secondo FSFP, l'eventuale espulsione giudiziaria dovrebbe essere più dura nel caso di reati gravi. La legge dovrebbe permettere l'espulsione a vita già a partire dal primo – e unico – reato. SZ aggiunge che potrebbe rivelarsi opportuno pronunciare un'espulsione anche nei confronti di una persona condannata a una pena detentiva inferiore a un anno. Un eventuale criterio da considerare potrebbe essere la condanna a una pena senza condizionale o la condanna reiterata a una pena senza condizionale. L'UDC critica la formulazione potestativa dell'articolo 67c capoversi 1 e 3 AP-CP, in quanto la certezza del diritto stessa impone di prevedere fattispecie passibili di espulsione automatica.

140 LU, GR, SG, TG, ZH; KKLJV; anche TI.

141 SG. Secondo OW non è chiaro se anche l'espulsione fondata sul diritto in materia di stranieri possa essere eseguita soltanto una volta scontata la pena detentiva.