Rapporto sui risultati

Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine

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10. Innalzamento del limite di età per la soppressione delle misure nel diritto penale minorile (art. 19 cpv. 2 DPMin)

L’innalzamento del limite di età per la cessazione delle misure nel DPMin (art. 19 DPMin) è approvato da quasi tutti i partecipanti che esprimono un parere al riguardo183.

Tale provvedimento permette infatti ai giovani di portare a termine una formazione durante l’esecuzione di una misura184, consentendo loro di acquisire le competenze necessarie per condurre una vita ordinata (AG, BE) e facilitandone altresì l’integrazione nella società (GR).

BL evidenzia che fino all’età di 25 anni è possibile influenzare notevolmente lo sviluppo dei giovani. La modifica proposta permette di evitare l’interruzione forzata delle misure una volta compiuti 22 anni. SH approva soprattutto la possibilità di ricollocare il minore nel caso in cui una misura fallisca, il che è indispensabile per il successo della reintegrazione.

Secondo SSDPM molti giovani che presentano notevoli disturbi della personalità registrano ritardi nello sviluppo, che spesso non possono essere corretti entro il 22° anno di età. In questi casi anche la formazione professionale risulta notevolmente ritardata. Inoltre, i giovani collocati in un istituto non possono seguire una formazione professionale sul libero mercato, ma sono costretti a ricorrere alla necessaria assistenza in una situazione protetta. Se la formazione professionale inizia soltanto a 20 anni, il tempo a disposizione non è sufficiente per concluderla nel quadro istituzionale e permettere al giovane di inserirsi nel mondo del lavoro con buoni presupposti. Terminando troppo presto la misura verrebbero messi a rischio gli obiettivi già raggiunti.

Per i giovani che hanno commesso reati gravi spesso occorre un trattamento di vari anni. Non è giusto che un giovane di 18 anni e mezzo che abbia commesso un reato grave debba scontare una pena detentiva di svariati anni, mentre un quasi diciottenne che abbia commesso lo stesso reato possa essere collocato in un istituto educativo o di cura (aperto o chiuso) finché non compie 22 anni al massimo185.

LU, BL e SSDPM approvano anche l'innalzamento del limite di età proposto nell'articolo 48bisAP-DPMin, che assicura, con effetto retroattivo, la parità di trattamento di giovani adulti già sottoposti al regime di esecuzione delle misure in quanto condannati secondo il diritto anteriore, ma che necessitano della stessa assistenza (BL).

Il testo del nuovo articolo contempla tutte le misure, quindi anche il sostegno esterno e la sorveglianza. Tuttavia, all’atto pratico le possibilità delle autorità di sostenere i giovani e le loro famiglie si esauriscono con il compimento del 22° anno di età. L'innalzamento del limite di età andrebbe quindi limitato alle misure stazionarie (BL).

Analogamente, ZH sottolinea che la dottrina e la letteratura chiedono l’innalzamento del limite di età soltanto per «casi gravi»186. Non esiste alcun motivo determinato dall'educazione o

183 AG, BE, BL, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD, ZG, ZH; PEV, PLR, PS; Giustizia SH; CDDGP, KKLJV, SSDPM, ASM. Soltanto Travail.Suisse respinge la modifica. 41 partecipanti non si esprimono concretamente: AI, BS, FR, GL, SG, SZ, TG, TI, VS; PCS, PPD, Verdi, UDC; UCS, CP, FER, USAM; TPF; CVAM, CSP, GDS, IKAGO, KIFS, KKLJV, CAIS, avocats GE, prosaj, FSA, ISP, SSDP, CSDAR, UNIGE, UNILU, UNIL, UNINE, FSFP, VKM; Bussien, Häfliger, Riklin, Stratenwerth.

184 AG, BL, GE, GR, SO, ZG; Giustizia SH; ASM.

185 OW; analogo ZH, secondo cui l’attuale disciplinamento è discutibile nel caso in cui un giovane che abbia commesso un reato grave poco prima di compiere 18 anni presenti un notevole deficit dello sviluppo e di conseguenza una durata dell’esecuzione di appena quattro anni risulti insufficiente.

186 Cfr. UR, secondo cui l’innalzamento del limite di età andrebbe limitato ai casi di cui all’art. 91 n. 2 in combinato disposto con l’art. 94 n. 5 vCP. SSDPM fa notare che la modifica si spinge oltre a quanto previsto dal diritto previgente.