Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 42Fedlex · Rapporto sui risultati
Art. 42 cpv. 2 CP: in termini di politica criminale sarebbe opportuno che in caso di recidiva fosse più facile pronunciare l'esecuzione della pena senza condizionale. L'avamprogetto prevede ostacoli alla sospensione condizionale soltanto nel caso di pene detentive precedenti superiori ai sei mesi. Tuttavia, nell'attuale versione il testo recita «almeno sei mesi». In molti casi il Ministero pubblico, autorizzato a pronunciare decreti d'accusa per pene detentive fino a sei mesi, fa ricorso a tale sanzione per evitare un’azione penale più impegnativa. In futuro queste condanne non ostacolerebbero più una prognosi positiva. Viene quindi proposto il seguente tenore: «Se, nei dieci anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi o 180 aliquote giornaliere, con o senza condizionale, o se non ha riparato il danno causato, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli» (UDC). ZH suppone che questa modifica sia una svista.
Agli autori che nei cinque anni precedenti la sentenza hanno compiuto reati di lieve entità e sono stati condannati a pene brevi di durata complessiva superiore ai sei mesi, la sospensione condizionale va concessa soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (FR).
Art. 43 cpv. 3 CP: il secondo periodo andrebbe eliminato e sarebbe utile una disposizione su un «periodo di prova complessivo» (BL).
11.3. Modifiche in materia di esecuzione delle pene e delle misure
Le seguenti proposte sono volte soprattutto a correggere alcuni errori nella legge che provocano notevoli difficoltà nell'esecuzione e vanno quindi corretti tempestivamente188.
Durata del periodo di prova e revoca di pene sospese condizionalmente/ripristino del-
l'esecuzione di pene e misure
Il periodo di prova in caso di liberazione condizionale, la cui durata cui corrisponde al resto della pena (art. 87 cpv. 1 CP), è spesso troppo corto per permettere all'assistenza riabilitativa e alle norme di condotta di migliorare ulteriormente la prognosi legale189. Il periodo di prova va adattato in base al pericolo di ricaduta e a eventuali impedimenti (FR, prosaj, CSDAR).
La prognosi positiva (e quindi l'autorizzazione della sospensione o del rilascio condizionali) dipende in parte dall'assistenza riabilitativa e dalle norme di condotta disposte. Se il condannato si sottrae all'assistenza riabilitativa o disattende le norme di condotta (e vengono quindi a cadere i presupposti per autorizzare la sospensione o il rilascio condizionali), le possibilità di intervenire sulla base dell'articolo 95 capoversi 4 e 5 CP sono molto limitate, anche in caso di liberazione condizionale dall'internamento. Dal momento che la decisione sulla revoca è di competenza del giudice, è molto difficile intervenire senza indugio ai primi segnali, visto che raramente è possibile dimostrare l’effettivo rischio che l'autore commetta nuovi reati. Le autorità esecutive e i servizi di assistenza riabilitativa – se corresponsabili del successo del periodo di prova – dovrebbero avere la possibilità di procedere senza indugio e senza intoppi. Ne potrebbe anche conseguire un arresto temporaneo del condannato, al fine di chiarire la situazione ed eventualmente fissare nuove condizioni quadro. Non si deve aspettare che l'autore compia nuovi reati190. L'autorità esecutiva dovrebbe poter pronunciare velocemente il ripristino cautelare dell'esecuzione. Le autorità giudiziarie competenti dovrebbero poi avere la possibilità di confermare la decisione. Tale modo di procedere permetterebbe di reagire
188 TG, ZH; CDDGP, KKLJV; analogo SG.
189 FR, GR, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV, prosaj, CSDAR.
190 GR, SG, TG, ZH; CDDGP, KKLJV; SZ con riferimento all'art. 95 cpv. 3 CP. Cfr. anche BL, che fa riferimento agli art. 89 cpv. 1 e 95 cpv. 4 e 5 CP: se un liberato condizionalmente commette un crimine o un delitto durante il periodo di prova o se disattende le norme di condotta, il ripristino dell'esecuzione dovrebbe poter essere ordinato dalle autorità esecutive e non dal giudice.