Rapporto sui risultati
Consultazione 2010/52: Modifica del Codice penale e del Codice penale militare (diritto sanzionatorio) · 51 pagine
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dal diritto penale per giustificare un innalzamento del limite di età per tutte le misure protettive. Viene quindi proposto di innalzare il limite di età a 25 anni soltanto per i casi gravi. Di regola un caso è considerato grave se il tribunale dei minorenni ordina il collocamento in un istituto chiuso ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 DPMin o se il giovane compie un reato di cui all'articolo 25 capoverso 2 DPMin.
La proposta è respinta soltanto da Travail.Suisse che, pur ritenendo comprensibile l'innalzamento proposto, rileva come la società si sviluppi in un'altra direzione: infatti oggi si sta discutendo sulla possibilità di concedere il diritto di voto o la licenza di condurre già a partire dai 16 anni.
11. Altre modifiche richieste
11.1. Modifiche della pena pecuniaria
Art. 34 cpv. 3 CP: nella maggior parte dei casi, la situazione economica dell'imputato viene stabilita in sede di interrogatorio, di regola senza verifica alcuna. Di conseguenza, l’imputato potrebbe dichiarare il falso indicando un reddito minore, che in alcune circostanze risulterebbe in una pena pecuniaria o una multa nettamente più basse. Il Ministero pubblico andrebbe quindi obbligato a stabilire la situazione economica sulla base di dati ufficiali (UDC).
Art. 34 cpv. 5 CP (nuovo): alle persone provenienti dall’estero (turisti criminali) o con una situazione economica poco chiara si deve applicare, in mancanza di dati certi, un'aliquota giornaliera minima, anche se l’eventuale reddito «illegale» giustificherebbe un'aliquota giornaliera più elevata. Andrebbe quindi inserito un nuovo capoverso 5 con il seguente tenore: «In assenza di dati certi sul reddito e sulla situazione patrimoniale non è possibile pronunciare la pena pecuniaria» (UDC).
Art. 36 cpv. 3 lett. b CP e 30 cpv. 3 lett. b CPM: sono possibili la proroga di pagamento e il pagamento a rate. Se un condannato ritarda il pagamento e nel frattempo le sue condizioni finanziarie peggiorano, questi non deve poter usufruire della riduzione dell'aliquota giornaliera; la certezza del diritto impone sentenze vincolanti e immutabili. Per questo motivo, si chiede di verificare l’abrogazione di tali disposizioni (ZG).
11.2. Modifiche in materia di sospensione condizionale e di sospensione condizionale parziale
Art. 42 cpv. 1 CP e 36 CPM: andrebbe inasprita la disposizione secondo la quale la sospensione condizionale è di regola concessa se vi sono i presupposti. Dopo la revisione del 2007, infatti, la concessione della sospensione condizionale non è più vincolata a una prognosi positiva, ragion per cui la pena va di regola sospesa in mancanza di una prognosi negativa. Tale ostacolo andrebbe eliminato187. ISP propone una formulazione potestativa.
SO auspica una precisazione: l'esecuzione di una pena detentiva andrebbe di regola sospesa se non appare necessaria una pena detentiva senza condizionale. Altrimenti si potrebbe pensare che in futuro, in mancanza di una prognosi legale negativa e con la sospensione condizionale che ne risulta, sia possibile pronunciare soltanto pene detentive da 3 giorni a 2 anni condizionalmente sospese e quindi le pene detentive condizionali fino a 6 mesi sostituirebbero totalmente la pena pecuniaria.
187 PPD; CP, USAM; CVAM, ISP; cfr. anche UNINE e UNIL, secondo cui la concessione della sospensione condizionale dovrebbe rientrare nella libera scelta del giudice. UNILU afferma che la puntuale sospensione condizionale della pena pecuniaria è la più grande debolezza del diritto vigente, mentre Stratenwerth la considera l'effettiva pietra dello scandalo.